Risoluzione anticipata rapporto di lavoro con 40 anni di contributi: il Ministro Brunetta firma la circolare esplicativa

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Brunetta ha firmato la circolare esplicativa sull'applicazione della norma sulla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i lavoratori pubblici con 40 anni di contributi.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Brunetta ha firmato la circolare esplicativa sull'applicazione della norma sulla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i lavoratori pubblici con 40 anni di contributi.

La circolare n. 4 del 16 settembre 2009, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, chiarisce le modifiche introdotte dalla Legge n. 102/2009, che ha riportato la disciplina alla norma originaria che prevedeva i 40 anni di contributi e non di servizio effettivo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici.

La circolare individua l'ambito soggettivo di applicazione, il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà e il carattere eccezionale dell'intervento limitato al triennio 2009-2011.

La disposizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, tra cui anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La circolare, oltre al suddetto limite temporale di applicazione della nuova disciplina, ha evidenziato che:

  • le amministrazioni possono esercitare la facoltà di risoluzione (previo preavviso di 6 mesi) fin dal giorno successivo alla maturazione del requisito contributivo. Non è più necessario, pertanto, che il requisito sia stato maturato per avviare la procedura: il preavviso può essere dato fin dai 6 mesi precedenti la data di maturazione del requisito, con decorrenza della risoluzione dal giorno successivo. Naturalmente le amministrazioni dovranno sempre fare in modo che tale decorrenza coincida con la finestra di accesso al trattamento di quiescenza, onde evitare una soluzione di continuità tra retribuzione e pensione;

  • devono considerarsi efficaci le risoluzioni già intervenute in applicazione del comma 11 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15/2009, anche se il termine di preavviso sia caduto successivamente al 20 marzo; uniche eccezioni:

  1. il caso in cui l'amministrazione interessata abbia proceduto esplicitamente alla revoca del preavviso in considerazione dell'entrata in vigore della legge 15/2009;

  2. il caso in cui l'amministrazione abbia mantenuto in servizio il dipendente dopo la scadenza del termine semestrale, accettando la sua prestazione (e, quindi, revocando implicitamente il preavviso medesimo).