"Decreto salva precari": 15 settembre 2009 nuovo incontro OO.SS.-Miur

Il 15 settembre 2009 è proseguito il confronto, in sede tecnica, tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali per definire il decreto attuativo del Decreto Legge approvato il 9 settembre 2009, contenente la norma relativa ai precari.

Il 15 settembre 2009 è proseguito il confronto, in sede tecnica, tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali per definire il decreto attuativo del Decreto Legge approvato il 9 settembre 2009, contenente la norma relativa ai precari.

Il Miur ha illustrato una nuova bozza di decreto ministeriale che recepisce molte delle osservazioni formulate dalle OO.SS.

In particolare sono stati chiariti alcuni punti:

  • tra i destinatari del provvedimento sono inclusi anche coloro che, ricorrendone le condizioni generali, sono stati individuati nell’anno scolastico 2008/09 dalle graduatorie di circolo o d’istituto;

  • sarà possibile scegliere di presentare domanda o nella provincia di inserimento in graduatoria ad esaurimento o in quella dove si è prestato servizio lo scorso anno o dove si è inseriti nelle graduatorie di circolo o d’istituto per l’a.s. 2009/10;

  • ai fini della presentazione delle domande sono stati circoscritti gli ambiti territoriali, restringendo l’obbligo di scelta ad un numero minimo di distretti scolastici, proporzionato alla dimensione della provincia;

  • per i docenti già impegnati nei progetti finanziati dalle regioni sarà possibile accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che si rendesse disponibile successivamente;

  • la rinuncia alla cattedra per il 2009/10 nella classe di concorso o tipologia di posto in cui si è maturato nel 2008/09 il diritto ad entrare nelle liste di disponibilità della provincia d'inserimento a pieno titolo fa perdere il diritto ad entrare nell'apposita lista. Tale diritto non si perde se l'anno scorso si insegnava su cattedra e quest'anno al proprio turno di nomina si è rinunciato a spezzoni in assenza di cattedre;

  • la precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee riguarda tutte le classi di concorso per le quali si ha titolo, anche relativamente al completamento o all'elevazione del numero di ore mediante spezzoni ai sensi del CCNL (art. 40), mentre il punteggio, pur in assenza di contratti relativi al corrente anno scolastico, va attribuito esclusivamente alla classe di concorso che ha dato il diritto all’inserimento nelle suddette liste.

  • la disoccupazione (6 mesi al 60%, 2 mesi al 50% ed eventualmente altri 4 mesi al 40% per gli ultracinquantenni) riparte ex novo automaticamente dopo ogni periodo in cui c'è stata una supplenza,