Garante Privacy: Relazione annuale dell’attività svolta nel 2008

Sul proprio sito Internet il Garante per la Protezione dei dati personali ha pubblicato la “Relazione annuale dell’attività svolta nel 2008” presentata il 2 luglio scorso al Senato.

Sul proprio sito Internet il Garante per la Protezione dei dati personali ha pubblicato la “Relazione annuale dell’attività svolta nel 2008” presentata il 2 luglio scorso al Senato.

Un intero paragrafo è dedicato all’attività riguardante il comparto scuola.

Anche nel 2008, infatti, il Garante è intervenuto più volte sul trattamento dei dati degli studenti e del personale scolastico.

In particolare, nella trattazione di due ricorsi, è emerso che nel sito Internet di due uffici scolastici provinciali era consultabile l'elenco dei riservisti delle graduatorie permanenti provinciali. La pubblicazione in internet di tali dati configura una diffusione di dati personali, idonei, per la dicitura "elenco dei riservisti" "Gruppo 2 - disabili art. 1, legge 68/99" a rivelare lo stato di salute degli interessati, in contrasto con le norme del Codice.

L’Autorità ha avuto inoltre occasione di fornire chiarimenti ad un ufficio scolastico provinciale in merito all'utilizzo di fotografie in ambito scolastico. A tale proposito è stata richiamata la direttiva emanata il 30 novembre 2007 dal Ministero della pubblica istruzione, con parere favorevole del Garante che, nel disciplinare l'uso dei dispositivi elettronici per la ripresa di immagini e filmati in ambito scolastico, chiarisce i casi in cui trova applicazione il Codice.

In particolare, se i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti per "fini esclusivamente personali", non operano gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso, purché le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione" .

Analoghe considerazioni sono state espresse sul quesito di una direzione didattica riguardante le immagini raccolte attraverso videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli.

Per quanto riguarda la diffusione di dati anagrafici al "fine di promuovere le attività legate alla formazione professionale e alla formazione continua sul lavoro", l'Autorità ha chiarito che specifiche disposizioni legislative consentono ai soggetti pubblici, ivi compresi gli istituti scolastici, su richiesta degli interessati, di fornire, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli studenti e altri dati personali non sensibili o giudiziari, pertinenti "al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale".

Riguardo, invece, alla comunicazione all’U.S.R. dell’elenco degli alunni che conseguono il diploma di licenza media, il Garante ha chiarito che tale comunicazione, se necessaria all'esplicazione delle funzioni istituzionali, deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza, senza determinare presso l'amministrazione ricevente un afflusso di dati esuberante rispetto alle finalità perseguite..

Infine, ferme restando le specifiche disposizioni normative relative all'anagrafe nazionale degli studenti, spetta all'amministrazione richiedente individuare i presupposti normativi, relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali, e legittimanti l'acquisizione dei dati richiesti, verificando altresì se le finalità che si intende porre in essere siano realizzabili anche senza la preventiva costituzione di una banca dati degli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media.