Rapporto di lavoro part-time: domande entro il 15 marzo

Tutte le informazioni sul rapporto di lavoro part-time e le indicazioni utili per la presentazione delle domande nel nostro servizio redazionale.

Il rapporto di lavoro in regime di part-time, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato guardato con favore sempre crescente dal legislatore che ha individuato in esso un valido strumento per una più flessibile organizzazione del lavoro ed un incentivo all’assunzione di nuovo personale.

La normativa di riferimento è la seguente: artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. 446/97, O.M. 55/98, D.L.vo 61/2000, come modificato dal DL.vo 100/2001, Legge 133/2008.

È possibile chiedere l’instaurazione del rapporto di lavoro in part time già all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato come previsto dal CCNL 2006/2009 del personale del comparto scuola all’art. 39 per il personale docente ed all’art. 58 per il personale ATA.

 

Presentazione delle domande

 

(scarica il fac simile del modello di domanda)

Può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, entro il 15 marzo 2010, il seguente personale scolastico con contratto a tempo indeterminato:
    1. docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

    2. personale A.T.A.delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l’esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi;

    3. personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità, previo parere favorevole dell’amministrazione di servizio.

 

La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) nel citato termine del 15.3.2010 e deve contenere i seguenti dati:

  1. nome, cognome e luogo e data di nascita;

  2. ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o il tipo di posto, sede di titolarità;

  3. tipologia di part-time;

  4. anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;

  5. eventuale possesso di uno dei seguenti titoli di precedenza: 1) status di portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie,da documentare con certificazione in originale o in copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali; 2) persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, da documentare con certificazione rilasciata dall’ASL; 3) familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica; 4) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo; 5) familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero; 6) aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio; 7) esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’amministrazione di competenza.

 

Formazione degli elenchi

In caso di presentazione di un numero di domande superiore al limite ammesso, l’USP provvede alla compilazione di una graduatoria con le priorità indicate in precedenza. A parità di condizione precede il soggetto con maggiore anzianità di servizio. Tale criterio si applica anche per i richiedenti privi di titoli di precedenza. A parità di anzianità di servizio, precede l’aspirante con maggiore età.

L’Ufficio Scolastico provinciale procede alla pubblicazione degli elenchi di coloro che sono stati ammessi al regime di lavoro in part time. Tali elenchi redatti sono pubblicati all’albo dell’Ufficio competente ogni anno scolastico ed hanno carattere definitivo.

È possibile apportare variazioni a detti elenchi in seguito all’accoglimento di istanze finalizzate alla correzione di errori materiali ovvero su iniziativa dello stesso Ufficio.

L’Amministrazione scolastica accoglie le domande degli interessati con l’unico limite massimo commisurato al 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

 

Docenti di scuola primaria e dell’infanzia: in considerazione di quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del D.P.C.M. n. 117/89 e dall’art. 46, 3° comma del C.C.N.L. non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole primarie e dell’infanzia nelle quali l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente. Gli insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale, per quanto detto in precedenza, non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione.

 

Docenti dell’istruzione media e secondaria: per i docenti dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Allo scopo di consentire la maggiore fruizione possibile dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i dirigenti scolastici provvedono ad individuare, sentito il collegio dei docenti, le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario.

 

Docenti di sostegno: i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.

 

Commissioni di esami di Stato: i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di membro interno nelle commissioni degli esami di Stato e come componenti, a domanda, a pieno titolo. In relazione all’effettivo impegno derivante dall’espletamento di tale incarico, eventualmente comprensivo dell’ulteriore nomina in qualità di docente aggregato, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l’orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno. Ai docenti interessati vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa.

 

Instaurazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo parziale si instaura a seguito di contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Trattamento economico: il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Ferie: i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Disciplina previdenziale (art. 9 D.L.vo 61/2000): la normativa di riferimento è costituita dall’articolo 8 della legge 29.12.1988 n. 554 e dalla nota applicativa n. 68 del 22.7.2002 emanata dall’Inpdap, dalla quale si evince che:

  • ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero;

  • ai fini della misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l’anzianità contributiva ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l’orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time;

  • per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

Per il personale che abbia optato per il cumulo pensione di lavoro e continuazione del rapporto di lavoro in part time (art.1, comma 185 della legge n. 662/1996 e decreto n. 331/1997), non trovano applicazione gli istituti di riscatto e prosecuzione volontaria previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 per la copertura assicurativa dei periodi di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione part-time. La prosecuzione volontaria, infatti, non è ammessa qualora per gli stessi periodi di non lavoro l’interessato sia in godimento di una pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184). Allo stesso modo non è applicabile l’istituto del riscatto in quanto per gli stessi periodi di non lavoro il dipendente percepisce un trattamento pensionistico a carico di questo Istituto. Per tale personale l’Inpdap provvede ad erogare il trattamento pensionistico ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro.       La somma della pensione e della retribuzione non può superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

 

Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno per la durata di almeno due anni. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta. (art. 11 OM 97). Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda ancorché inoltrata anticipatamente all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. (art. 5 OM 55/98).

Tanto premesso non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni dalla stipula il personale interessato decida di proseguire il rapporto di lavoro in part time. Il rientro a tempo pieno (da presentare entro lo stesso termine del 15 marzo 2010), dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesto.

 

Mantenimento della sede di titolarità

Il personale beneficiario del part-time ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell’istituzione scolastica.

Nell’ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all’organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l’assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari in part time con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno.

 

Trattamenti accessori

Attraverso la contrattazione collettiva decentrata è possibile prevedere che, in favore del personale a tempo parziale, vengano corrisposti trattamenti accessori anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, purchè legati ad attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti o attività contemplati dal CCNL, e che ad esse conseguino risultati direttamente connessi alla durata della prestazione lavorativa. (art.9 OM 55/98).

 

Attività compatibili con il rapporto di lavoro in part time

L’art. 53 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che per i dipendenti pubblici resta ferma la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T.U. di cui al DPR 3/1957, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

Da tale complesso normativo si evince che il personale con rapporto di lavoro pubblico a tempo determinato a tempo pieno non può svolgere altre contemporanee attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e la stessa sia stata concessa.

La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

Il dirigente che viene a conoscenza di un caso di incompatibilità lavorativa, invita formalmente l’interessato a recedere da tale situazione assegnando un breve termine per ottemperare. Trascorsi 15 giorni dalla diffida, senza che sia cessata l’incompatibilità, il personale incorre nella decadenza del rapporto di lavoro.

Il personale docente può esercitare la libera professione, previa autorizzazione del Direttore didattico o Preside, sempre che la suddetta attività non sia di pregiudizio all’assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio.

La richiesta di autorizzazione si considera accolta decorsi 30 gg. dalla sua presentazione (D.P.R. 26-4-1992, n. 300). L’esercizio di attività professionali, senza la prescritta autorizzazione, costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall’impiego.

 

Deroghe per il personale in part time: la legge 23.121996 n. 662 (comma 56 e comma 56 bis della legge 140/97), stabilisce che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno,

Il personale con rapporto di lavoro in part time non superiore al 50% dell’orario obbligatorio settimanale possono iscriversi negli albi professionali ed esercitare attività professionali e cumulare un rapporto di lavoro in part time in una scuola statale (o altra pubblica amministrazione), con un contratto di lavoro con datore privato (anche in full time).

Ovviamente deve essere verificata la compatibilità dello svolgimento degli obblighi e degli orari del servizio nella scuola che non deve essere assolutamente condizionata dallo svolgimento dell’attività privata e deve essere concessa la necessaria autorizzazione.

 

 

 

Alessandra Manzoni