Assistenza disabili gravi: non è necessaria la coabitazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Lettera Circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010 ha dichiarato che al figlio spetta il diritto di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere il genitore disabile anche nel caso in cui abbia la residenza allo stesso indirizzo, ma ad un interno differente.

Non è sempre necessaria la convivenza per fruire del congedo straordinario per l’assistenza di persone con handicap grave.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Lettera Circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, con la quale ha dichiarato che al figlio spetta il diritto di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere il genitore disabile anche nel caso in cui abbia la residenza allo stesso indirizzo, ma ad un interno differente.

Ricordiamo che il diritto a fruire del congedo riguarda il coniuge convivente, i genitori, naturali o adottivi, gli affidatari; i fratelli o e sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, i figli anch’essi conviventi con la persona in situazione di disabilità grave.

Ora il Ministero amplia la platea dei possibili fruitori ed estende il diritto di ricorrere ai giorni di congedo straordinario anche a quei casi in cui il soggetto portatore di handicap ed il familiare che lo accudisce abbiano dimore differenti, purché con residenza nello stesso Comune, identico indirizzo e stesso numero civico, anche se, appunto, abitanti in interni diversi.