Modello CUD 2010: conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2009

Il MEF – SPT ha comunicato, con Informativa n. 31 del 3 marzo 2010, le novità ed i criteri adottati per l’elaborazione ed il rilascio del modello CUD 2010 relativo ai redditi 2009.

Il MEF – SPT ha comunicato, con Informativa n. 31 del 3 marzo 2010, le novità ed i criteri adottati per l’elaborazione ed il rilascio del modello CUD 2010 relativo ai redditi 2009.

Com’è noto, da quest’anno i modelli CUD saranno pubblicati e resi disponibili agli interessati sul portale StipendiPA. Eventuali aggiornamenti successivi, effettuati tramite l’apposita funzione di elaborazione CUD on-line, saranno periodicamente pubblicati, in sostituzione dei precedenti, sull’applicativo SPT Modelli e sul portale StipendiPA.

Al fine di evitare disservizi, saranno comunque trasmessi a tutti gli amministrati i modelli CUD 2010 redditi 2009 utilizzando, ancora per quest’anno, le ordinarie modalità di invio. Il modello CUD perverrà, quindi, con il cedolino delle competenze fisse di febbraio 2010.

Rispetto all’anno scorso, però, per il personale vigente per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio 2010 non è stato emesso (part-time verticale, aspettativa, ecc.), il CUD è stato regolarmente elaborato senza riportare nelle annotazioni l’indicazione “addizionali all’IRPEF calcolate e non recuperate” e certificando l’eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto 70 – “IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio”.

Sulle prime rate utili, il sistema provvederà automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre 2010 compresa.

Importanti novità riguardano, in particolare, le norme per congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap). È infatti prevista la delega al Governo (da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) ai fini del riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Relativamente ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, viene modificata la legge n. 104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità.