Versamenti acconti Irpef: le nuove regole

Con comunicato del 25 novembre 2009 l’Agenzia delle Entrate riassume le nuove regole per versare la seconda o unica rata dell’acconto IRPEF (termine ultimo 30 novembre 2009).

Con comunicato del 25 novembre 2009 l’Agenzia delle Entrate riassume le nuove regole per versare la seconda o unica rata dell’acconto IRPEF (termine ultimo 30 novembre 2009).

In base a quanto previsto dall’articolo 1 del D.L. n.168 del 23/11/09, per quest’anno e solo per l’acconto IRPEF, è prevista la possibilità di ridurre di 20 punti percentuali l’importo dovuto. Pertanto, in sede di versamento dell’acconto di novembre si potrà applicare la nuova aliquota del 79% anziché del 99%, tenendo conto di quanto già eventualmente versato a titolo di primo acconto. La differenza sarà poi recuperata in sede di versamento del saldo IRPEF 2009, nei limiti dell’imposta dovuta per il medesimo anno.

La predetta riduzione comporta, di fatto, un differimento, alla data di versamento del saldo IRPEF (quindi al 16 giugno 2010 o, se si opta per la maggiorazione dello 0,4%, al 16 luglio 2010) del 29% dell’acconto dovuto per l’anno 2009.

In altre parole, il contribuente che in sede di calcolo dell’acconto 2009 sceglie di avvalersi dell’aliquota del 79%, è comunque tenuto a versare la differenza con il saldo IRPEF derivante dalla dichiarazione Unico 2010, nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per tale anno.
Dal punto di vista operativo, poiché la riduzione dell’acconto è intervenuta a novembre, possono verificarsi le seguenti situazioni:

  1. il contribuente ha già versato, alla data di emanazione del D.L. n.168 del 23/11/09, l’acconto di novembre calcolato con la percentuale del 99%;

  2. il contribuente non ha ancora versato l’acconto di novembre.

Nel primo caso, spetta un credito d’imposta in misura corrispondente alla differenza tra quanto versato e quanto calcolato applicando la nuova aliquota del 79%; tale credito d’imposta può essere utilizzato nel modello F24 per compensare altre imposte e contributi.

Nel secondo caso, il contribuente dovrà calcolare l’acconto complessivamente dovuto applicando la nuova aliquota del 79%. Se ha già versato il primo acconto (pari al 36,9% e cioè il 40% del 99%), dovrà scomputare quanto già versato; la differenza, pertanto, rappresenta l’importo dovuto entro il 30 novembre.

Per i contribuenti tenuti al versamento dell’acconto che hanno presentato il modello 730/2009, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto applicando la nuova percentuale del 79%. Se i sostituti non hanno tenuto conto della nuova aliquota (e quindi hanno già trattenuto l’acconto applicando l’aliquota del 99%) devono restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite potranno essere poi recuperate dal sostituto d’imposta.