Diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga: l’INPS acquisisce il parere del Ministero del Lavoro

L’Inps ha comunicato che il padre ha diritto a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre sia casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità.

L’Inps, in accoglimento di quanto disposto dalla lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali, con la quale era stato interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato (sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008) nel senso del maggior favore del ruolo genitoriale, ha comunicato che il padre ha diritto a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate,  può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Per quanto non previsto con la suddetta circolare, resta fermo il disposto della circolare INPS n. 112/2009.