Riposi giornalieri del padre lavoratore: chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha emanato la Lettera circolare C/2009 - prot. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16 novembre2009, con la quale ha precisato che la richiesta dell'Inps di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha emanato la Lettera circolare C/2009 - prot. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16 novembre2009, con la quale ha precisato che la richiesta dell'Inps, avanzata con la circolare del 15 ottobre 2009 n. 112/2009, di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.

Neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti).

Non è, quindi, legittimo condizionare la fruizione dei riposi giornalieri del padre lavoratore ad una serie di limitazioni (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) e di oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili), in quanto nessuna documentazione è richiesta, invece, nel caso in cui ad usufruire dei riposi sia un padre lavoratore coniugato con una madre dipendente o autonoma.