I permessi Legge 104/92 non riguardano il "tutore legale" ed "amministratore di sostegno"

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta a due quesiti posti dalla Camera di commercio di Massa Carrara e dal Ministero per i beni e le attività culturali, con il parere n. 4 del 23 ottobre 2009, riprendendo l'interpello n. 41 del 15 maggio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, esclude dal novero dei soggetti autorizzati ad usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 i dipendenti nominati quali "tutore legale" ed "amministratore di sostegno".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta a due quesiti posti dalla Camera di commercio di Massa Carrara e dal Ministero per i beni e le attività culturali, con il parere n. 4 del 23 ottobre 2009, riprendendo l'interpello n. 41 del 15 maggio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, esclude dal novero dei soggetti autorizzati ad usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 i dipendenti nominati quali "tutore legale" ed "amministratore di sostegno".

Infatti, il comma in questione indica la platea dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni per poter assistere persone con handicap grave e tra queste figure non compaiono né il tutore legale né l’amministratore di sostegno, che sono chiamati ad assolvere altre funzioni e non possono essere annoverati tra i parenti o affini.