Applicazione degli istituti posti a tutela del disabile anche ai lavoratori ipovedenti

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 74 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito riguardante l’applicabilità degli istituti posti a tutela del lavoratore e disciplinati dalla Legge n. 68/1999 anche con riferimento ai lavoratori non vedenti assunti ai sensi della Legge n. 113/1985.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 74 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito riguardante l’applicabilità degli istituti posti a tutela del lavoratore e disciplinati dalla Legge n. 68/1999 anche con riferimento ai lavoratori non vedenti assunti ai sensi della Legge n. 113/1985.

Il Ministero ha precisato che, in presenza di un verbale della Commissione ASL per il riconoscimento dell’invalidità civile che accerti la non idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni di centralinista telefonico non vedente, ne consegue che il soggetto debba essere adibito a mansioni compatibili con il suo attuale stato di salute.

Pertanto, le garanzie e le procedure previste dall’art. 10 della Legge n. 68/1999 trovano applicazione anche con riferimento ai centralinisti telefonici non vedenti sulla base degli accertamenti operati dalla commissione medica di cui alla Legge n. 295/1990 integrata ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992.