Soggetti a ritenuta d’acconto i benefici di tipo economico assegnati agli studenti meritevoli

In merito alla rilevanza fiscale del “beneficio di tipo economico” assegnato agli studenti meritevoli ai sensi del D. Lgs 29 dicembre 2007, n. 262, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 156/E del 12 giugno 2009, ha chiarito che l’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR qualifica redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.”.

In merito alla rilevanza fiscale del “beneficio di tipo economico” assegnato agli studenti meritevoli ai sensi del D. Lgs 29 dicembre 2007, n. 262, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 156/E del 12 giugno 2009, ha chiarito che l’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR qualifica redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.”.

Con la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc... (circolare 23 dicembre 1997, n. 326).

In relazione a particolari borse di studio, specifiche disposizioni normative prevedono, invece, l’esenzione dall’IRPEF; trattasi delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Il caso in oggetto, però, non è riconducibile a tali fattispecie, e rientra, invece, nella tipologia prevista dall’art. 50 del TUIR (somme erogate per sostenere l’attività di studio e di ricerca).

Infatti, lo stesso art. 1 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 recante “Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione”, stabilisce che le finalità dei benefici previsti sono rivolte ad innalzare il livello di apprendimento e a garantire la continuazione del percorso di istruzione secondaria superiore. Ne consegue che le somme corrisposte a titolo di beneficio economico agli studenti meritevoli sono riconducibili nella disciplina dettata per le borse di studio e/o assegni dal predetto articolo 50, comma 1 lett. c) del TUIR e, quindi, i “benefici di tipo economico” in esame sono da assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto. I suddetti redditi – precisa l’Agenzia - usufruiscono delle detrazioni dall’imposta lorda stabilite in un importo pari a 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro e devono essere commisurate al periodo di lavoro dell’anno. In ogni caso la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro.

Le borse di studio in esame, essendo percepite con riferimento al risultato conseguito in un anno scolastico, possono essere equiparate alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato e, per quanto concerne il periodo di tempo da assumere ai fini del calcolo delle detrazioni, è necessario fare riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell’erogazione delle borse di studio, anche se relativo ad anni precedenti rispetto a quello di effettiva erogazione. Quindi, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico, le detrazioni spettano per l’intero anno; se invece è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di durata del corso stesso.