Riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi all’1/1/2009

Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione Separata, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione Separata, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.

Questo è quanto ha chiarito l’Inps con il messaggio n. 014174 del 23 giugno 2009, con il quale fornisce una prima informativa in merito alle novità introdotte dall’art.4, comma 2, del decreto n.185/2008, così come convertito in legge n. 2/2009, che, com’è noto, ha introdotto la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, successivi al 1° gennaio 2009, andando a sostituire il comma 4 dell’articolo 9, decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni, che disciplina, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile, compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

L’Inps chiarisce che i soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009 continuano ad essere iscrivibili alla Gestione Separata in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.

Inoltre, a favore di coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso dell’anno 2005 ed hanno proseguito l’attività nel 2006, il relativo periodo di servizio civile può essere accreditato in base all’art.6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

 

Condizioni per il riscatto, oneri e pagamento rateale

Per poter esercitare la facoltà di riscatto è necessario essere iscritti in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.

La facoltà in parola è subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.

La presentazione della relativa domanda non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà discrezionale dell’assicurato che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria effettuato.

Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’assicurato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

 

Tabella riassuntiva

Volontari avviati al servizio civile entro il 31/12/2005

 

Per i periodi di servizio civile è previsto il riconoscimento figurativo del periodo ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l’attività nel corso dell’anno 2006.

Volontari avviati al servizio civile dal 01/01/2006 e fino al 31/12/2008

I soggetti che hanno prestato attività nell’ambito dei progetti di servizio civile volontario sono iscrivibili alla Gestione Separata in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione interamente a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.

Sono altresì iscrivibili alla predetta Gestione Separata per tutto il periodo di durata del servizio civile coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009.

Volontari avviati al servizio civile dal 01/01/2009

 

Cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009.

I relativi periodi sono riscattabili, con onere a carico degli assicurati.