Procedura di compilazione on-line curricula dirigenti

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha pubblicato sul proprio sito una guida alla compilazione dei dati che illustra la procedura per la trasmissione, da parte dei dirigenti della P.A., di curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali, come previsto dall’art. 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha pubblicato sul proprio sito una guida alla compilazione dei dati che illustra la procedura per la trasmissione, da parte dei dirigenti della P.A., di curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali, come previsto dall’art. 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attraverso questa procedura il dirigente può compilare on-line il proprio curriculum e inserire i dati relativi alla propria retribuzione. Il sistema prevede la creazione di un file pdf standardizzato con le informazioni richieste dalla suindicata normativa.

Tale file potrà essere salvato dai dirigenti per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale della propria amministrazione.

Sempre sul sito del Ministero è stato pubblicato anche un elenco di FAQ per supportare le amministrazioni nell’inserimento dei dati.

 

FAQ - LEGGE

1) QUANDO E’ ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE DEL 18 GIUGNO 2009, N. 69?

E’ entrata in vigore il 4 luglio 2009

2) ENTRO QUALE TERMINE SI DEVE DARE ATTUAZIONE ALLE PREVISIONI DELL’ART. 21, COMMA 1?

La legge n. 69/2009 è immediatamente percettiva dal momento dell’entrata in vigore. Ai fini degli adempimenti indicati dall’art. 21, comma 1, la circolare n. 3/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione dispone che la pubblicazione dei dati sul sito internet delle amministrazioni debba “avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il corrente mese di luglio 2009”

 

FAQ - RACCOLTA DATI CURRICULUM VITAE E RETRIBUZIONI

3) COSA PREVEDE L’ART 21 COMMA 1?

L’art. 21, comma 1, obbliga le Amministrazioni a pubblicare sui propri siti internet i curricula vitae, le retribuzioni, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti

4) QUAL’E’ LA PROCEDURA DA SEGUIRE?

La procedura può essere consultata nella guida on-line presente sul sito

5) CHI E’ IL DESTINATARIO?

Tutti i Dirigenti, anche di livello apicale, delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ed i Segretari comunali e provinciali di livello A, B e C.

6) QUALI SONO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE?

Le Amministrazioni interessate dal provvedimento sono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300” (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001)

7) SONO INTERESSATE ALLA RILEVAZIONE ANCHE LE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE?

No

8) NELLA RILEVAZIONE SONO COMPRESI ANCHE I DIRIGENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO?

Si

9) QUALI VOCI RETRIBUTIVE DEVONO ESSERE PUBBLICATE?

Devono essere pubblicate le retribuzioni annuali lorde, secondo le voci specificate nei CCNL e nel contratto individuale di lavoro

 

FAQ - TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE

10) QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DA PUBBLICARE NEL SITO INTERNET RELATIVI ALLE ASSENZE DEL PERSONALE?

I tassi di assenza e di presenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale.

11)COME SI CALCOLANO I DATI DI ASSENZA IN PERCENTUALE?

Si calcolano con le giornate lavorative effettive mensili, moltiplicandole per le unità di personale (compreso il dirigente), ottenendo il totale cumulativo delle giornate lavorative.

Al totale cumulativo delle giornate lavorative va sottratto il totale delle giornate di assenza.

Il risultato saranno le giornate di presenza.

Sarà quindi possibile calcolare ed ottenere la percentuale delle giornate di assenza.

Es. Ipotizzando 20gg lavorativi nel mese di riferimento e 5 unità di personale, 40 gg di assenza cumulativi, si avrà:

20 x 5 = 100 (tot. cum. giornate lavorative)

100 – 40 = 60 (giornate di presenza) pari al 40% (percentuale giornate di assenza)

12) QUALI SONO I DATI RELATIVI ALLE ASSENZE?

Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.) del personale dell’ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale (ivi comprese le eventuali assenze del dirigente)

13) A PARTIRE DA CHE DATA VA CALCOLATO IL TASSO DI ASSENZA?

A partire da luglio 2009

14) CON QUALE CADENZA DOVRANNO ESSERE PUBBLICATI I DATI RELATIVI ALLE ASSENZE E ALLE PRESENZE?

I dati relativi alle assenze e alle presenze dovranno essere pubblicati con cadenza mensile 15) VANNO CONSIDERATE ANCHE LE ASSENZE AD ORE ?

I tre permessi retribuiti non sono da recupero ma sono considerati come assenze

16) VANNO INDICATE ANCHE LE ASSENZE NON RETRIBUITE?

Si

17) L’ASSENZA PER RECUPERO ORE DI STRAORDINARIO VA CONSIDERATA?

No, non si tratta di assenza, bensì di recupero di ore lavorative prestate e non retribuite