Riorganizzazione della rete scolastica e razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola: il regolamento in. G.U.

Nella G.U. n. 151 del 2 luglio 2009 è stato pubblicato il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Nella G.U. n. 151 del 2 luglio 2009 è stato pubblicato il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

In sintesi:

 

Norme generali

 

Riorganizzazione della rete scolastica

Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, dovrà conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andrà condivisa con le regioni e le autonomie locali.

I parametri ed i criteri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico saranno definiti con successivo decreto del Miur.

 

Definizioni degli organici

Con riferimento alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali, le dotazioni organiche complessive saranno definite annualmente sia a livello nazionale sia per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore.

Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado saranno, inoltre, determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.

I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.

 

Costituzione delle classi iniziali di ciclo

Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.

Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Miur 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

 

Deroga al numero massimo e minimo di alunni per classe

È consentito derogare, in misura non superiore al 10 %, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento.

I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

 

Classi con alunni in situazione di disabilità

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, saranno costituite, di norma, con non più di 20 alunni.

 

Classi presso ospedali e istituti di cura

I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero giornaliero.

Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione di II grado istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.

 

Istruzione degli adulti

Per la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione degli adulti non si tiene conto degli iscritti, ma della serie storica degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonchè di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

 

Scuole in situazioni disagiate

Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.

 

Cattedre e posti di insegnamento scuola secondaria di I e II grado

Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.

La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali.

I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

I dirigenti scolastici, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

 

Personale educativo

La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonchè delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonchè al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

 

Utilizzo del personale

Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per realizzare le previsioni di riduzioni stabilite dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si determinino situazioni di esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso è utilizzato prioritariamente nell'ambito della scuola di titolarità e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine.

Il medesimo personale, in via subordinata, è utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o su posto di sostegno, per il quale è in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilità professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneità per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione.

 

 

Scuola dell'infanzia

 

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. Per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall'articolo 14 del decreto Miur 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.

 

Scuola primaria

 

Le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto Miur 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009.

Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/ alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.

L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.

 

Istruzione secondaria di primo grado

 

Classi prime

Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto Miur 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

 

Classi seconde e terze

Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, semprechè il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi.

 

Classi a tempo prolungato

Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie.

In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.

 

Cattedre di lingue straniere

È impartito, in tutte le classi, l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali.

A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento potenziato dell'inglese per 5 ore settimanali complessive, utilizzando anche le ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento è rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.

 

Istruzione secondaria di secondo grado

 

Classi prime

Le classi del primo anno di corso sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti.

Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto Miur 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

 

Classi intermedie e terminali

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purchè siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purchè comprendano almeno 10 alunni.

 

Educazione fisica

Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi, anzichè per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.