Contratti di insegnamento a titolo gratuito: comunicazione di assunzione e assicurazione INAIL

Con riferimento alla stipula dei contratti di insegnamento a titolo gratuito, le istituzioni scolastiche sono obbligate sia ad effettuare la comunicazione di assunzione sia la copertura assicurativa Inail, adempimenti soddisfatti entrambi per il tramite della comunicazione unificata di cui al Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

Con riferimento alla stipula dei contratti di insegnamento a titolo gratuito, le istituzioni scolastiche sono obbligate sia ad effettuare la comunicazione di assunzione sia la copertura assicurativa Inail, adempimenti soddisfatti entrambi per il tramite della comunicazione unificata di cui al Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con Interpello n. 54/2009 del 10 luglio 2009, con il quale ha espresso il proprio parere in merito agli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro nelle ipotesi di contratti di insegnamento a titolo gratuito, in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Innanzitutto, il Ministero ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L. n. 147/2007 (conv. da L. n. 176/2007), le istituzioni scolastiche – vale a dire tutti gli “istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie” – devono provvedere ad effettuare le comunicazioni al Centro per l’impiego “entro il termine di dieci giorni successivi all’instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro”.

Dette comunicazioni riguardano tutti i rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, i tirocini e le altre esperienze professionali previste dalla normativa vigente.

Tra i rapporti di lavoro autonomo rientrano i contratti stipulati in forma coordinata e continuativa ed il lavoro a progetto.

L’obbligatorietà della comunicazione si fonda esclusivamente sulla tipologia contrattuale di assunzione del lavoratore, a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia svolto in forma retribuita o a titolo gratuito.

Analogo discorso riguarda l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli incarichi di insegnamento gratuiti, conferiti nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in quanto la copertura assicurativa garantita dall’INAIL è prevista anche per le persone a qualunque titolo occupate in laboratori o ambienti di lavoro organizzati per lavori, opere o servizi che comportino l’utilizzo di macchine, apparecchi o impianti (tra i quali videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc...).