Inabilità temporanea: convenzione INPS-Inail nei casi di dubbia competenza

L’INPS, con circolare n. 91 del 10 luglio 2009, informa della convenzione con l’INAIL per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

L’INPS, con circolare n. 91 del 10 luglio 2009, informa della convenzione con l’INAIL per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

A tale proposito sono stati previsti nuovi modelli per lo scambio dei flussi informativi verso tutti i soggetti coinvolti (Inps, Inail, lavoratore, datore di lavoro).

Punto fondamentale della nuova Convenzione è il pieno riconoscimento del ruolo:

  • dell’INAIL che ha la competenza specifica ad accertare il nesso di causalità per le malattie professionali, nonché l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni e, anche, la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;

  • dell’INPS cui compete, nell’ambito della sua specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di sospetta competenza INAIL; l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’INAIL; la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione INAIL.

Esula dall’ambito della nuova Convenzione la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali "non tabellate". Queste, infatti, sono sempre da configurarsi come "malattie comuni", finché il lavoratore non avrà fornito la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.