Deducibilità spese per servizi di telefonia fissa e mobile

In merito alla deducibilità delle spese per servizi di telefonia fissa e mobile si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 162/e del 18 giugno 2009.

In merito alla deducibilità delle spese per servizi di telefonia fissa e mobile si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 162/e del 18 giugno 2009.

L’articolo 102, comma 9, del TUIR, così come modificato dall’articolo 1, comma 401, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria per il 2007) stabilisce che “le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali, per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento”.

L’articolo 1, comma 1, lett. gg) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 qualifica quali servizi di comunicazione elettronica quelli “forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazione e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (…)”

Si tratta, pertanto, di servizi di comunicazione resi attraverso qualsiasi modalità tecnologica (“via cavo, via radio, per mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e commutazione di pacchetto, compreso internet…”).

Si ricorda che, prima delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, il regime di parziale indeducibilità interessava le sole spese sostenute per servizi di telefonia mobile, per le quali la norma fissava una soglia di deducibilità del 50%; questa percentuale è stata, successivamente, elevata all’80% ed estesa ai costi per servizi di telefonia fissa per i quali vigeva, originariamente, un regime di integrale deducibilità.

Nella limitazione fiscale in esame, oltre ai costi dei servizi telefonici, rientrano anche i costi relativi a beni (materiali e immateriali), limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle linee telefoniche, sia fisse sia mobili.

La limitazione alla deducibilità si applica alle spese afferenti i servizi di comunicazione elettronica che concorrono in via indiretta allo svolgimento dell'attività propria dell'impresa e si prestino ad un uso promiscuo.

Diversamente, sono esclusi dalla limitazione prevista dalla norma i costi che costituiscono l'oggetto dell'attività dell'impresa in quanto direttamente afferenti a ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.