Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

L’INPS, con messaggio n. 16380 del 20 luglio 2009, ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2008.

L’INPS, con messaggio n. 16380 del 20 luglio 2009, ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2008.

Entro il 30 settembre 2009, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2008, soggetti – per tale anno - al divieto di cumulo parziale con la pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel corso dell’anno 2008.

A tale scopo deve essere utilizzato il modello 503 AUT. Saranno, comunque, accettate anche dichiarazioni non rese con il suddetto modello.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. 

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: 

  • i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; 

  • i titolari di pensione di vecchiaia;

  • i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

  • i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;

  • i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

  • i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 55 anni di età;

  • i titolari di pensione di anzianità, di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40;

  • i titolari di pensione di anzianità che all'atto del pensionamento abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed abbiano compiuto 58 anni di età;·

  • i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento intero o rateale, per accedere al regime di totale cumulabilità;

  • gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro subordinato, hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 e hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle c.d. "finestre" a condizione che abbiano effettuato il versamento intero o rateale per accedere al regime di totale cumulabilità.