Proposta di legge n° 953 (Aprea)

Riportiamo di seguito una sintesi del testo in discussione in VII Commissione il 16 luglio 2009. Il testo, rispetto alla formulazione originaria, ha subito delle modifiche e degli stralci di interi articoli.

Riportiamo di seguito una sintesi del testo in discussione in VII Commissione il 16 luglio 2009.

Il testo, rispetto alla formulazione originaria, ha subito delle modifiche e degli stralci di interi articoli.

 

AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

 

ORGANI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

  • il dirigente, con funzioni di gestione;

  • il consiglio, con funzioni di indirizzo;

  • i consigli dei dipartimenti tecnici;

  • gli organi di valutazione collegiale degli alunni;

  • il nucleo di valutazione.

 

Dirigente scolastico

Ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente competenti.

 

Consiglio di indirizzo

Ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica:

  • approva e modifica lo statuto dell’istituzione scolastica;

  • delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

  • delibera il P.O.F.;

  • approva il programma annuale e pluriennale (bilancio di previsione) ;

  • approva il conto consuntivo;

  • delibera il regolamento di istituto;

  • designa i componenti del nucleo di valutazione;

  • approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la partecipazione a fondazioni e consorzi.

Dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
È composto da un numero di membri compreso fra sette ed undici:

  • il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali ed amministrativi sono membri di diritto;

  • la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;

  • nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;

  • del consiglio fanno parte membri esterni, in numero non superiore a due.

 

Consigli dei dipartimenti

Organi tecnici, con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e valutative, in attuazione del P.O.F. deliberato dal Consiglio di indirizzo della scuola.

Sono composti dai docenti delle rispettive discipline, che si riuniscono in seduta obbligatoria all'inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta nel corso dell’anno scolastico se ne ravvisi la necessità per approvare collegialmente le attività didattiche, educative e valutative delle istituzioni scolastiche.

 

Organi di valutazione collegiale degli alunni

I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita.

 

Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto

Ogni istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l’INVALSI, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti senior e da non più di due membri esterni. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività.

 

STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

 

Albo regionale

Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale, distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

Gli iscritti agli albi regionali possono, a domanda, chiedere il passaggio all’albo di un’altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall’iscrizione all’albo di appartenenza, conservando i titoli acquisiti

 

Concorsi per il reclutamento dei docenti

Il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado avviene mediante concorsi per titoli banditi dalle reti di scuole, al fine di coprire i posti disponibili e vacanti.

Ai concorsi possono accedere esclusivamente gli insegnanti iscritti agli albi regionali. Il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica di assegnazione. Al termine del triennio, l’istituzione scolastica conferma il docente in ruolo, sulla base della valutazione dell’attività didattica svolta.

Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad altra istituzione scolastica, informandone preventivamente l’istituzione scolastica di appartenenza, almeno sei mesi prima dell’anno scolastico del previsto trasferimento.

 

Articolazione della professione docente

La professione docente è articolata nei tre distinti livelli:

  • docente ordinario

  • docente esperto

  • docente senior

 

Incarichi aggiuntivi

Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento, per esigenze connesse con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

 

Retribuzione

La retribuzione iniziale di ciascun livello professionale è fissata dalla contrattazione collettiva, ma non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30%. All'interno di ciascun livello è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Tali aumenti non sono riassorbiti nel passaggio ai livelli professionali successivi.

 

Commissione di valutazione

L'attività del personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione. La valutazione non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.

La commissione di valutazione è presieduta dal dirigente scolastico, ed è composta da due docenti senior, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica dai soli docenti esperti e senior. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.

 

Avanzamento di livello

L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti a livello di rete di scuole.