Equiparazione dei nipoti diretti minori ai figli legittimi e legittimati

La Sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 12-20 maggio 1999, com’è noto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.38 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include fra i soggetti elencati quali destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

La Sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 12-20 maggio 1999, com’è noto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.38 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include fra i soggetti elencati quali destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
A seguito della suddetta sentenza i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell’ascendente sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.
La norma, come chiarisce la nota Inpdap n. 30 del 9 giugno 2009, trova applicazione nei riguardi dei trattamenti pensionistici indiretti ovvero di reversibilità, il cui diritto sia sorto successivamente alla data del 16 agosto 1995.
La sentenza, quindi, pur se intervenuta relativamente ad un giudizio promosso per il riconoscimento della pensione di reversibilità, riguarda anche la materia dei trattamenti di famiglia.
Per ciò che concerne la verifica dei prescritti requisiti, in capo al minore, sia in materia di concessione della pensione di reversibilità sia di assegno per il nucleo familiare, l’Istituto individua due diverse fattispecie, a seconda che il minore sia orfano di entrambi i genitori ovvero che non lo sia atteso che la presenza di uno o di entrambi i genitori non è preclusiva, nei confronti del minore, del riconoscimento della pensione ai superstiti nonché del riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Caso 1: minore orfano di entrambi i genitori
L’Inpdap rimanda alle disposizioni operative fornite con la nota n.10 del 16.02.2000.

Caso 2: minore orfano di un solo genitore o non orfano
I nipoti minori diretti sono equiparati ai figli viventi a carico dell’ascendente qualora i medesimi siano a carico di quest’ultimo.
Il requisito dell’esistenza a “carico” risulta soddisfatto in caso di mantenimento abituale dei minori da parte del nonno, di non autosufficienza economica dei genitori e di impossibilità, da parte di uno o di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento degli stessi, nel senso che i genitori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono avere alcuna forma di reddito, da intendersi quale percezione materiale di somma di denaro, riconosciuta a qualsiasi titolo.
Non è soddisfatto il requisito dell’assenza di reddito qualora il genitore sia titolare, oltre alle voci reddituali elencate nella circolare INPDAP n.21 del 08.06.2005, anche di:

  • assegno alimentare corrisposto al coniuge in caso di separazione ovvero di divorzio con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli;
  • pensione di invalidità civile;
  • erogazioni economiche corrisposte quali misure di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale;
  • erogazioni economiche previste da specifiche norme di legge aventi carattere regionale;
  • assegno di sostegno corrisposto dall’INPS ed attribuito ai nuclei familiari composti da almeno tre figli minori, atteso il divieto di cumulo di tali somme, con gli analoghi importi corrisposti a titolo di trattamento di famiglia;
  • reddito derivante da immobili non adibiti ad abitazione principale ;
  • reddito dell’abitazione principale, al lordo della deduzione fiscale, atteso che, allo stato, la casa di abitazione costituisce reddito imponibile ai fini fiscali.

Inoltre, la citata sentenza si riferisce esclusivamente ai nipoti minori in linea diretta, atteso che l’equiparazione dei nipoti ai figli minori si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno d’età da parte dei nipoti stessi, anche se per quest’ultimi è stata accertato uno stato d’inabilità.
Sui trattamenti di quiescenza sui quali viene erogato l’assegno per il nucleo familiare a favore dei nipoti, le Sedi provinciali e territoriali avranno cura di segnalare la scadenza di detto assegno, alla data del 30 giugno dell’anno successivo a quello della concessione, al fine di accertare se siano eventualmente intervenute modificazioni alla situazione reddituale dei genitori del minore.
Ai fini della corresponsione degli arretrati dovuti per assegno per il nucleo familiare, continuano a trovare applicazione i correnti termini prescrizionali stabiliti nel termine di cinque anni dalla data di presentazione della domanda.