Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto a.s. 2009/2010

Con la C.M. n. 63 del 6 luglio 2009 il Miur ha fornito indicazioni in merito all’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2009/2010, al fine di dare inizio alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA.

Con la C.M. n. 63 del 6 luglio 2009 il Miur ha fornito indicazioni in merito all’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2009/2010, al fine di dare inizio alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA.

A tale proposito ricordiamo che l’art. 37 della legge 24 febbraio 2009, n. 14 ha prorogato al 31 agosto il termine del 31 luglio fissato dalle legge n. 333/2001 per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato, tutte finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell’anno scolastico.

Il decreto interministeriale relativo agli organici dell’a.s. 2009/10, trasmesso con la C.M. n. 38 del 2 aprile 2009, ha previsto che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008 per l’a.s. 2009/10, avvenissero in parte in organico di diritto (per una quota pari a 37.000 unità) e in parte in organico di fatto (per una quota di 5.000 posti).

La tabella G, nella colonna C, del citato decreto interministeriale riporta, per ciascuna Regione, la quota di posti da ridurre in organico di fatto.


Adempimenti per le istituzioni scolastiche


Sarà compito delle singole istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione del servizio anche sulla base delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, valorizzando in tal modo, le opportunità derivanti dall’autonomia organizzativa e didattica.

I dirigenti scolastici, prima di procedere all’attivazione di nuove classi per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno richiedere l’autorizzazione al Direttore generale regionale, o suo delegato. A tale proposito ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, è previsto l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, di disporre accorpamenti di classi nel caso in cui il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

Inoltre, è opportuno che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. La concessione di nulla osta non potrà comunque comportare modifiche del numero delle classi già formate.

Entro il 20 luglio 2009 i dirigenti scolastici dovranno comunicare alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio, all’interno della stessa istituzione scolastica.

Ricordiamo, inoltre, che non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, salvo che per effetto di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivante dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto.

I dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, dovranno proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni relative ad eventuali scostamenti superiori alle 31 unità per classe, tra i quali vanno compresi, ovviamente, quelli riguardanti il recupero dei debiti.

Gli scostamenti che dovessero verificarsi, anche nel corso della prima decade del mese di settembre, all’atto dell’effettuazione delle prove di valutazione, dovranno essere comunicati dai Dirigenti scolastici agli Uffici territoriali competenti che, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno di conseguenza.

Le istituzioni scolastiche dovranno comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 10 settembre 2009, al Sistema Informativo e alla Direzione Generale per il Personale scolastico, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi 333/01 e 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002.

Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche agli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dal CCNI sulle utilizzazioni.


La circolare in commento conclude analizzando anche gli aspetti e profili caratterizzanti i singoli settori scolastici, distinguendo tra i vari ordini di scuola.