Accettazione domande di supplenza redatte su un modulo errato

Il MIUR con la nota prot. n. 10136 del 7.7.2009 ha invitato i dirigenti scolastici che hanno la competenza a valutare le domande presentate dagli aspiranti a supplenze ai sensi del DM 56/2009, ad accettare la modulistica presentata (moduli domanda A/2 e A/2 bis) anche se difforme dalla situazione giuridica dell’interessato, trattandosi di errore scusabile.

Il MIUR con la nota prot. n. 10136 del 7.7.2009 ha invitato i dirigenti scolastici che hanno la competenza a valutare le domande presentate dagli aspiranti a supplenze ai sensi del DM 56/2009, ad accettare la modulistica presentata (moduli domanda A/2 e A/2 bis) anche se difforme dalla situazione giuridica dell’interessato, trattandosi di errore scusabile.

 

Nota prot. n. 10136 del 7.7.2009: Graduatorie di circolo e di istituto - chiarimenti.
Con riferimento a taluni quesiti pervenuti in materia di formulazione di graduatorie di circolo e di istituto, si precisa quanto segue.
Circa il comportamento da adottare nei confronti degli aspiranti all’inclusione nella III fascia delle graduatorie in oggetto, che erroneamente, non ricorrendone le condizioni, abbiano presentato istanza di partecipazione alla procedura utilizzando il Mod A2 bis, anziché il Mod A2, si precisa che l’istanza in questione deve essere considerata valida, tenuto conto che il Mod A2 bis contiene analiticamente le medesime dichiarazioni che nel Mod A2 sono invece previste in misura più sintetica.
Qualora l’aspirante già iscritto in graduatoria di III fascia per il precedente biennio scolastico, abbia nel Mod A2 o nel Mod A2 bis, (pag. 7) sez valutazione titoli culturali ai sensi……, erroneamente dichiarato anche la votazione del titolo di studio, si precisa che detta dichiarazione, non dovuta, è considerata errore scusabile in relazione alla complessità della procedura. La dichiarazione in questione, peraltro, è agevolmente verificabile da parte della competente istituzione scolastica e valorizzata solo in caso di nuova inclusione.
Si ribadisce, infine, quanto contenuto nella nota prot. n AOODGPER 8692 del 12 giugno 2009, circa la necessità di contattare gli aspiranti che, pur rientrando nelle condizioni per la presentazione del mod A2 bis, avendo già presentato il Mod A2, non hanno provveduto ad inviare in sostituzione il Mod A2 bis.
Analogo comportamento, appare applicabile anche nei riguardi di coloro che, pur rientrando nelle condizioni per la presentazione del Mod A2 bis, abbiano presentato, successivamente alla pubblicazione di detto modello, il Mod. A2.