Detrazione spese sanitarie per conservazione cellule staminali

Non possono usufruire della detrazione prevista dall’art. 15 del TUIR le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, in quanto la specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica a tale procedura.

Non possono usufruire della detrazione prevista dall’art. 15 del TUIR le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, in quanto la specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica a tale procedura.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 155 del 12 giugno 2009, con la quale si è espressa su una questione molto particolare, ma ad oggi piuttosto diffusa, relativa conservazione delle cellule staminali.

L’art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. stabilisce che dall'imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle "spese sanitarie", per la parte che eccede € 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

L’Agenzia, per quanto riguarda l’individuazione delle spese sanitarie riconducibili alla disposizione in questione, ha chiarito che, qualora sorgano dubbi, occorre fare riferimento alle disposizioni dettate dal Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, etc….(circolare n. 25 del 6 febbraio1997).

Al fine di stabilire, pertanto, se le spese relative alla “cryo conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo”, siano riconducibili nell’ambito delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento alla specifica normativa sanitaria dettata in materia.

In particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005 concernente “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” stabilisce che “sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni"; il successivo comma 3 prevede che "la donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto".

Il Ministero della salute ha emanato il 26 febbraio 2009 l’Ordinanza concernente “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale”, (entrata in vigore il 1° Marzo 2009 ) in base alla quale “è consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale donato per uso allogenico a fini solidaristici, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 219/2005”. La possibilità di conservazione di sangue da cordone ombelicale ad uso personale è riconosciuta nei soli casi di “uso dedicato al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria”.

È altresì consentita la conservazione del prelievo per “uso dedicato” nel caso di "famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico”.

La conservazione di sangue cordonale nei suddetti casi di “uso allogenico” e “uso dedicato” deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia. È in ogni caso vietata “l’istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa”.

Sulla base di quanto disposto dall’ordinanza, non è quindi consentita la conservazione in Italia delle cellule staminali del sangue da cordone ombelicale per uso autologo diverso da quello “dedicato”. I genitori che intendono conservare campioni di sangue per uso autologo (non dedicato) possono essere autorizzati ad esportarli, a proprie spese, nel rispetto di una specifica procedura.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, l’Agenzia ritiene che le spese sostenute nel caso di specie, per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, non possano usufruire della detrazione prevista dall’art. 15 del TUIR dato che la specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica a tale procedura.