Posta Elettronica Certificata nelle P.A.: circolare del Ministro Brunetta

Con la circolare n. 1/2010 del 22 febbraio vengono chiarite le caratteristiche di questo strumento, strategico per le  comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.

“La mancata disponibilità di almeno una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo e la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione configurano l'inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico”. Lo ribadisce il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1/2010 del 22 febbraio, con la quale vengono chiarite le caratteristiche di questo strumento, strategico per le  comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.

L’obbligo per le amministrazioni di dotarsi della PEC è stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e successivamente ribadito dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le stesse amministrazioni, in conseguenza del disposto relativo all’istituzione di almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo, dovranno, inoltre, provvedere a collegare il sistema di protocollazione e gestione dei documenti a sistemi idonei a trasmettere e ricevere documenti sia mediante la posta elettronica semplice sia mediante la posta elettronica certificata.

È inoltre indispensabile che le predette amministrazioni divulghino i propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzando gli strumenti già oggi disponibili, quali il proprio sito istituzionale e l'Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee gestito da DigitPA.

L’attuazione di tale disposizioni è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge del 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.