Dirigenti scolastici: trattenimento in servizio fino al 67° anno di età

Con la Nota Prot. n. AOODGPER 2167 del 24 febbraio 2010 il Miur chiarisce che il comma 5 dell’art. 509 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, in cui è stato previsto il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età a prescindere da qualunque limite di anzianità contributiva, è stato modificato dall’art. 72, comma 7, della Legge n. 133/2008.

Con la Nota Prot. n. AOODGPER 2167 del 24 febbraio 2010 il Miur chiarisce che il comma 5 dell’art. 509 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, in cui è stato previsto il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età a prescindere da qualunque limite di anzianità contributiva, è stato modificato dall’art. 72, comma 7, della Legge n. 133/2008, la quale merita un’applicazione non automatica e rigida, atteso che bisognerà procedere alla verifica di alcuni elementi, quali innanzitutto l’inesistenza di esuberi nel triennio, l’assenza di contenziosi e valutando l’eventuale esperienza professionale maturata da colui che richiede il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età.