Docenti con contratto a tempo indeterminato: scioglimento riserva

Il Miur con la nota prot. n. 2204 del 24.2.2010, in adempimento di quanto stabilito dall’art. 1, comma 4 septies della legge n. 167/09, consente la presentazione delle domande di mobilità professionale a quei docenti che abbiano conseguito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno con riserva, al termine dei corsi abilitanti indetti con i DD.MM. 21/2005 e 85/2005, a condizione che abbiano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo dall’1.9.1999 al 22.12.2005 e che siano stati esclusi in quanto docenti di ruolo.

Il Miur con la nota prot. n. 2204 del 24.2.2010, in adempimento di quanto stabilito dall’art. 1, comma 4 septies della  legge n. 167/09, consente la presentazione delle domande di mobilità professionale a quei  docenti  che abbiano conseguito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno con riserva, al termine dei corsi abilitanti indetti con i DD.MM. 21/2005 e 85/2005, a condizione che abbiano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo dall’1.9.1999 al 22.12.2005 e che siano stati esclusi in quanto docenti di ruolo.