Indennità di disoccupazione per il personale scolastico senza incarico

L’Inps, con il messaggio n. 4425 dell’11 febbraio 2010, chiarisce alcune questioni riguardanti l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali spettante al personale scolastico docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario inserito in graduatoria ed in attesa  di nomina per l’anno scolastico in corso.

L’Inps, con il messaggio n. 4425 dell’11 febbraio 2010, chiarisce alcune questioni riguardanti l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali spettante al personale scolastico docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario inserito in graduatoria ed in attesa  di nomina per l’anno scolastico in corso.

Per quanto concerne la decorrenza delle domande, le stesse,  anche se presentate oltre i termini ordinari, purché entro il 31 dicembre 2009, ricorrendo le altre condizioni normativamente previste per il requisito assicurativo e contributivo, sono da ritenersi accoglibili con decorrenza del diritto dal 1° luglio 2009 o dal primo giorno utile successivo al licenziamento. In ogni caso l’indennità è corrisposta a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro, purché entro il 2009, oltre a presentare la domanda, il richiedente abbia provveduto a perfezionare il proprio “stato di disoccupazione”, attraverso la presentazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro.

Inoltre, la prestazione non deve considerarsi cessata, nel caso di conferimento al lavoratore in disoccupazione di supplenze temporanee superiori a 5 giorni nel corso delle attività didattiche dell’anno scolastico 2009/2010 (termine 30 giugno 2010), in quanto l’erogazione della prestazione è sospesa ed i contratti di supplenza prorogano il periodo di durata della prestazione, in misura pari alla durata del contratto nei limiti di durata massima dell’indennità nell’anno mobile.

Una volta terminato il periodo di supplenza, non occorre:

  • presentare una nuova domanda;

  • ottenere dal beneficiario una nuova “dichiarazione di immediata disponibilità” o una nuova autocertificazione dell’attestazione dello “stato di disoccupazione” presso il Centro per l’impiego competente;

  • osservare nuovamente il periodo di “carenza”.