Formazione iniziale insegnanti: parere favorevole del Consiglio di Stato

Con documento n. 372 del 2 febbraio 2010, riferito all’adunanza del 18 gennaio scorso, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sullo schema di regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado”.

Con documento n. 00372/2010 del 2 febbraio 2010, riferito all’adunanza del 18 gennaio scorso, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sullo schema di regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Il parere, in linea generale, è positivo, ma è accompagnato da una serie di osservazioni; prima di rendere il parere definitivo, infatti, la Sezione sollecita un chiarimento da parte del Ministero in ordine a due punti:

  1. riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell’accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio: al riguardo, il Consiglio di Stato richiede di tener conto dell’esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;

  2. costi dei corsi: il principio dell’integrale copertura dei costi tramite tassazione e contribuzione degli aventi diritto al servizio appare, secondo il Consiglio di Stato, poco in linea con la natura di tali prestazioni, e più adeguato ad un corrispettivo contrattuale.