Riforma dei Licei: il parere del Consiglio di Stato

Diverse sono le perplessità evidenziate dal Consiglio di Stato nel parere n. 7149 del 9 dicembre 2009 sullo Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”.

Diverse sono le perplessità evidenziate dal Consiglio di Stato nel parere n. 7149 del 9 dicembre 2009 sullo Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”.

Se da un lato viene condivisa l’affermazione, contenuta nella relazione illustrativa, secondo la quale il riordino dei licei delineato nello schema di regolamento si colloca nel solco dei precedenti interventi normativi e nel quadro di riferimento, meno chiaro è, secondo il Consiglio di Stato, se il testo predisposto si mantenga nei limiti della delega.

A tal la riguardo la Sezione evidenzia un punto critico di ordine generale. Il testo del regolamento sembra, infatti, spingersi ben oltre la mera razionalizzazione dei piani di studio e degli orari, sia per la profondità con cui impatta su questi ultimi, sia perché contiene diverse disposizioni che eccedono tale ambito in senso stretto.

Su tale questione, dunque, è necessario un chiarimento da parte del Ministero dell’istruzione, che dovrà indicare su quale base abbia proceduto all’estensione dell’oggetto di delega e se le finalità di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali giustifichino l’ampia revisione ordinamentale operata, specie in assenza di puntuali criteri sul riordino dei licei definiti dal piano programmatico.

La Sezione chiede anche al Miur di chiarire se la previsione di cui all’art. 10 comma 1 lett. c) (la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, non può essere superiore al 30 per cento nel secondo biennio e non può essere superiore al 20 per cento nel quinto anno, salvo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni) sia stata coordinata con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”.

Suscita perplessità anche la disposizione di cui all’art. 10, comma 2 per quanto concerne la costituzione di dipartimenti e di un comitato scientifico, “sia con riguardo al rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione (con particolare riguardo alla materia dei collegi), essendo estranea all’ambito della delega, sia con riguardo al rispetto dell’autonomia scolastica, apparendo poco convincente la giustificazione fornita dal Ministero, in risposta ai rilievi del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, secondo cui l’istituzione del Comitato scientifico esalti – piuttosto che comprimere – l’autonomia delle istituzioni e quella dei dipartimenti registri una prassi diffusa”. Secondo il Consiglio di Stato sarebbe più coerente con l’obiettivo di realizzare l’autonomia lasciare alle istituzioni scolastiche la scelta in ordine all’opportunità di istituire tali organi nello specifico contesto in cui operano. Inoltre la stessa effettività di codesti organi appare compromessa dalla mancata assegnazione di risorse finanziarie e dalla gratuità dell’incarico.

Infine, in merito all’art. 13 che disciplina il passaggio al nuovo ordinamento, prevedendo la confluenza dei percorsi liceali e delle sperimentazioni in corso nei licei di cui al regolamento, il Consiglio di Stato ritiene opportuno che il Ministero dell’istruzione illustri la graduazione di tale passaggio, anche con riguardo alla tutela dell’affidamento degli studenti che, trovandosi nelle situazioni di transito, subiranno una modificazione dell’iter formativo prescelto.