Definiti i criteri per l’attribuzione della lode agli Esami di Stato

Il Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 contiene indicazioni concernenti sia l’attribuzione del credito scolastico, sia della lode a conclusione dell’Esame di Stato per le scuole secondarie di secondo grado.

Il Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 contiene indicazioni concernenti sia l’attribuzione del credito scolastico, sia della lode a conclusione dell’Esame di Stato per le scuole secondarie di secondo grado.

 

Attribuzione del credito scolastico

Nell’anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico (vedi allegato al decreto) si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell’anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima classe.

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.


Attribuzione della lode

Con l’attribuzione della lode la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame.

La lode può essere attribuita dalla commissione d’esame, all’unanimità, a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

La lode può essere attribuita ai candidati di cui sopra a condizione che:

  1. abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

  2. abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Inoltre, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno, nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.