Applicazione delle risultanze delle operazioni RED 2009 e 2008

Le modalità con le quali le risultanze delle verifiche reddituali di cui all’operazione RED 2009, relativa ai redditi percepiti nell’anno 2008, nonché a quelli riferiti all’anno 2007, saranno applicate sulla rata di dicembre, vengono illustrate dall’Inpdap con la Nota operativa 9 dicembre 2009, n. 61.

Le modalità con le quali le risultanze delle verifiche reddituali di cui all’operazione RED 2009, relativa ai redditi percepiti nell’anno 2008, nonché a quelli riferiti all’anno 2007, saranno applicate sulla rata di dicembre, vengono illustrate dall’Inpdap con la Nota operativa 9 dicembre 2009, n. 61.

Innanzitutto,  ha rideterminato gli importi dell’assegno per il nucleo familiare, spettanti per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 novembre 2009, sulla base dei redditi accertati relativi all’anno 2008 (RED 09) ed eventuali redditi 2007, qualora comunicati con la campagna Red in esame.

Pertanto, con la rata di dicembre 2009 si provvederà a revocare o rideterminare l’importo dell’assegno per il nucleo familiare, mentre il debito complessivo accertato sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di marzo 2010.

Per quanto riguarda le pensioni ai superstiti soggette a limiti di cumulabilità, anche in tali fattispecie, con la rata di dicembre 2009 sarà rideterminato l’importo dei trattamenti pensionistici, mentre il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° gennaio 2007 - 30 novembre 2009, sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di marzo 2010.

Qualora non sia possibile recuperare l’intero debito sul trattamento ai superstiti nel limite massimo di rateizzazione previsto dalla legge (60 rate), il debito residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta. Qualora dovesse residuare ulteriore debito, la sede convocherà il pensionato, per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.

Sono  stati riguardati dalla verifica reddituale 2009 anche i percettori della c.d. quattordicesima mensilità. Sulla base dell’elaborazione dei dati reddituali, qualora risultino redditi superiori rispetto a quelli dichiarati dal pensionato negli anni considerati (2008 e 2009), con la rata di marzo 2010, viene recuperato l’importo della somma aggiuntiva percepito indebitamente.

In ultimo, l’Inpdap ricorda che  la procedura di trasmissione telematica delle dichiarazioni reddituali utilizzata dai CAF e dai professionisti abilitati, relativa alla campagna Red 2009, verrà chiusa al 31 dicembre 2009, per cui i pensionati potranno presentare le dichiarazioni entro tale data. Dopo il 31 dicembre 2009 i pensionati potranno presentare solo alla Sede provinciale di riferimento le relative dichiarazioni reddituali comprensive di eventuali redditi da pensione erogati da altri istituti previdenziali con la specifica delle tipologie delle relative pensioni

Nei confronti dei pensionati che, pur avendo ricevuto la lettera raccomandata, inviata nei mese di aprile 2009, relativa alla richiesta dei redditi, non abbiano comunicato gli stessi ai CAF o professionisti abilitati, l’Istituto sospenderà, con la rata di giugno 2010, la prestazione collegata al reddito con contestuale recupero di quanto percepito a tale titolo a partire dal rateo di pensione relativo al mese di gennaio 2009. La prestazione ridotta o sospesa verrà ripristinata a partire dalla prima rata utile di pensione con corresponsione degli arretrati, qualora gli stessi presentino le dichiarazioni entro il 30 giugno 2010.

Tali pensionati riceveranno, con il prospetto pensione del mese di gennaio 2010, l’avviso che qualora non presentino le dichiarazioni reddituali l’Istituto sospenderà la parte di prestazione collegata al reddito con la rata di giugno 2010.