Cessazioni dal servizio 1 settembre 2010: emanati decreto e circolare

Per il 2010, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dal 1° settembre 2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Per il 2010, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dal 1° settembre 2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Lo ha ribadito il Miur, con la C.M. n. 96 del 15 dicembre 2009 che, nel trasmettere il D. M. n. 95 di pari data, fornisce indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2010, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

 

Termini per l’invio delle domande

 

Entro il 16 gennaio 2010 devono essere presentate:

  • le domande, da parte del personale dirigente, docente, educativo e ATA, di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2010;

  • l’eventuale revoca di tali domande;

  • la domanda anche da parte del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio;

  • la domanda per il personale che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

Per i dirigenti scolastici valgono altresì i diversi termini stabiliti dal CCNL 11 aprile 2006 e, conseguentemente il suddetto termine ha valore meramente ordinatorio.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 16.gennaio, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

 

A chi inviare la domanda

 

I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all’Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio prodotte, mentre inoltreranno all’Ufficio territoriale provinciale dell’USR quelle del personale docente, educativo e ATA.

 

 

Adempimenti per le istituzioni scolastiche

 

Dopo il 16 gennaio saranno disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l’acquisizione delle domande.

Il termine, come già detto, vale anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Tale richiesta va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all’inserimento della cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l’interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità.

Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate, compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).

Dopo il 16 gennaio 2010, le domande, se non revocate, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti Uffici territoriali degli USR e alle sedi provinciali dell’Inpdap.

L’emissione di un provvedimento formale è richiesta nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, e cioè entro il 15 febbraio 2010, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

 

Cessazione Dirigenti scolastici

 

Benché la cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici sia disciplinata dal C.C.N.L. 11/4/2006 dell’area V della dirigenza, che, agli artt. 27 e ss., stabilisce anche i tempi di preavviso entro i quali presentare le domande, il Miur invita il personale dirigente scolastico ad osservare il termine del 16 gennaio per la presentazione delle istanze di cessazione.

A tale proposito, la circolare ricorda che, in caso di compimento del 65° anno di età, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che l’interessato non abbia chiesto di usufruire dei benefici di cui all’art. 509, commi 2 e 3 e 5 del D.l.vo 297/1994. In caso, invece, di recesso del dirigente, l’art. 32, comma 2, del C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo.