Trasferimento di dipendente che assiste familiare portatore di handicap

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16102 del 9 luglio 2009, in tema di assistenza alle persone handicappate, hanno ritenuto che il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un familiare od affine portatore di handicap, a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non possa essere invocato ove il lavoratore versi in una situazione di incompatibilità ambientale.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16102 del 9 luglio 2009, in tema di assistenza alle persone handicappate, hanno ritenuto che il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un familiare od affine portatore di handicap, a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non possa essere invocato ove il lavoratore versi in una situazione di incompatibilità ambientale.

Nel caso di specie si trattava di una situazione di "acuta conflittualità" di un’insegnante di scuola elementare con i colleghi, nonché con gli alunni e le loro famiglie, sicché veniva disposto il suo trasferimento per incompatibilità ambientale.

Alla luce di una interpretazione dell'articolo 33 comma 5 della Legge 104 del 1992 orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede del lavoro".