Sostituzione libri di testo in caso di nuovo docente

È dichiarata illegittima la C.M. 16 del 10 febbraio 2009 recante “adozione dei libri di testo per l’a.s. 2009/2010” nella parte in cui impone il divieto assoluto di modificazione dei libri di testo nel quinquennio neppure nel caso di trasferimento di docenti, senza la valutazione delle specifiche e motivate circostanze.

È dichiarata illegittima la C.M. 16 del 10 febbraio 2009 recante “adozione dei libri di testo per l’a.s. 2009/2010” nella parte in cui impone il divieto assoluto di modificazione dei libri di testo nel quinquennio neppure nel caso di trasferimento di docenti, senza la valutazione delle specifiche e motivate circostanze.

Lo ha stabilito il Tar Lazio, sezione III bis, con la sentenza n. 7528 del 24 luglio 2009, con la quale ha riaffermato l’orientamento espresso nella precedente sentenza di maggio, dichiarando che un nuovo docente che subentra al altro collega è presupposto per il cambio dei libri di testo.

La circolare n. 16 del febbraio 2009, secondo il Tar, introduce inopinatamente criteri restrittivi nelle operazioni di scelta dei libri di testo seppure effettuabili con cadenza pluriennale, mancando di rispettare, sotto tale profilo, la normazione sovraordinata, rappresentata dal D.L. n. 137/2008, come modificato dalla legge di conversione, che, all’art. 5, stabiliva che i libri di testo potessero essere modificati con cadenza quinquennale a valere per il successivo quinquennio e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado ogni sei anni “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”.

La suddetta C.M. n. 16/2009, che dovrebbe essere meramente applicativa della norma di rango superiore, ha in realtà introdotto al punto 3.3 lett. b) “la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell’arco dei due periodi previsti” a partire dall’anno scolastico 2009/2010 ed al penultimo comma ha introdotto la disposizione per cui “L’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto.”. Tali istruzioni impediscono che un docente trasferito o sopraggiunto per cessazione di altro docente possa scegliere il libro di testo dovendo piuttosto adeguarsi per i successivi cinque anni alle scelte effettuate dal predecessore o che altre gravi esigenze, opportunamente motivate, possano dar luogo al cambio del libro di testo durante il quinquennio.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, vanno annullati la lettera b) ed il primo periodo del penultimo comma del punto 3.3 della Circolare n. 16 del 10 febbraio 2009 nella parte in cui non prevedono la deroga recata dall’espressione “Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” stabilita dal secondo periodo dell’art. 5 del D.L. n. 137/2008 nella cadenza quinquennale per l’adozione dei libri di testo.