FAQ Sicurezza sul lavoro

Sul proprio sito il Ministero del Lavoro ha pubblicato alcune FAQ concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ne pubblichiamo di seguito alcune.

Sul proprio sito il Ministero del Lavoro ha pubblicato alcune FAQ concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Ne pubblichiamo di seguito alcune:

 

Quali sono le modalità di organizzazione e di gestione dei corsi per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)? Quali sono i soggetti abilitati ad erogare la formazione, i requisiti dei docenti, e le modalità di effettuazione della validazione e certificazione della formazione?

Premesso che la materia della formazione non rientra tra le competenze primarie di questa Direzione Generale, in quanto attiene più propriamente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti indicazioni generali.

Il d.lgs. n. 81/2008 (c.d. “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro), nel valorizzare la formazione dei lavoratori come uno dei principali strumenti di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, prevede varie tipologie di corsi di formazione, dettando al proposito una disciplina differenziata.

Per quanto riguarda, in particolare, i corsi di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e di addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), i soggetti abilitati ad effettuarli sono quelli di cui al citato art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, il quale, a sua volta, richiama quanto previsto al punto 4 dell’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e successive modificazioni.

Tale accordo oltre ad individuare, al punto 4.1, gli ulteriori soggetti formatori rispetto a quelli già indicati dal citato art. 32, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, - come pure i requisiti del personale docente impiegato nell’attività formativa - al punto 4.2, stabilisce che altri soggetti, oltre a quelli espressamente indicati nel paragrafo precedente, possono esercitare attività di formazione, ricorrendo i seguenti requisiti:

a) essere accreditato nella Regione o Provincia autonoma in cui intendono operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del 25 maggio 2001 n. 166; b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro”.

Sembra opportuno notare che, in tali casi, e, in generale, in tutti i casi in cui la normativa si limita a stabilire i requisiti minimi della formazione, senza indicare particolari soggetti abilitati allo svolgimento dei relativi corsi, gli stessi possono essere svolti da qualsiasi centro di formazione con esperienza nel settore della sicurezza in conformità alla normativa che li ha istituiti e alla eventuale disciplina dettata in materia dalle Regioni e dalle Province autonome.

Per quanto riguarda, infine, la certificazione di avvenuta formazione dei RSPP e degli ASPP, la materia è disciplinata al punto 2.5 del predetto Accordo sancito in data 26 gennaio 2006, il quale prevede che gli attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, vengano rilasciati dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio, sulla base dei verbali, redatti in sede di accertamento dell’apprendimento dalle Commissioni di docenti interni, nei quali è formulato il giudizio della medesima Commissione in termini di valutazione globale.

Da tale previsione sono esclusi gli attestati di frequenza rilasciati dai soggetti individuati dall’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 e di quelli di cui al punto 4.1 dell’Accordo stesso, che possono certificare autonomamente la avvenuta formazione.

 

In attesa che in sede di Conferenza permanente Stato-regioni siano definiti i contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione dei lavoratori, secondo quanto disposto dall’art.37, comma 2, quale validità hanno i corsi già effettuati dai lavoratori? La docenza dei corsi di aggiornamento può essere affidata ad un libero professionista e di quali requisiti deve essere in possesso affinchè la formazione possa risultare valida?

In attesa della adozione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, la formazione effettuata dai lavoratori conserva la sua validità e va considerata alla stregua dei principi “generali” espressi dal comma 1 del citato articolo 1, ove si parla di formazione “sufficiente ed adeguata”.

Ove si voglia identificare un parametro orientativo per il datore di lavoro – sempre nella fase di attesa dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui all’articolo 37, comma 2, citato – ove questi intenda aggiornare e/o integrare la formazione dei propri lavoratori, è ragionevole utilizzare le disposizioni di cui al D.M. 16 gennaio 1997. Tale decreto ministeriale, tra l’altro, identifica unicamente aspetti contenutistici dei corsi, con la conseguenza che essi possono essere tenuti da un qualsiasi professionista, a condizione che il corso abbia le caratteristiche descritte dal decreto ministeriale citato.

Resta inteso che il datore di lavoro rimane in ogni caso tenuto a fornire prova che la formazione effettuata sia stata realizzata non solo in maniera coerente con le previsioni di legge, ma anche in maniera reale ed efficace.

 

Quali sono gli obblighi a cui il datore di lavoro deve ottemperare in relazione ai rischi legati all’uso di attrezzature munite di videoterminali?

La fattispecie in oggetto è disciplinata dal Titolo VII del d.lgs. n. 81/2008, in forza del quale i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art.175 del medesimo testo normativo, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art.41, con particolare riferimento ai rischi della vista e degli occhi e ai rischi dell’apparato muscolo-scheletrico, con la periodicità indicata nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero su richiesta del lavoratore, secondo le modalità previste all’art.41, comma 2, lett. c).

La violazione delle norme relative alla sorveglianza sanitaria comporta, a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, le sanzioni previste rispettivamente agli artt. 178 e 179.

L’accertamento di eventuali violazioni delle citate norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro esula dalle competenze di questa Direzione generale, essendo invece rimesso agli uffici della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente ovvero alla Procura della Repubblica l’effettuazione delle procedure di controllo previste per legge

 

Quali sono le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per addetto al primo soccorso e addetto al servizio antincendio?

Per quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso, la stessa è disciplinata dall’art. 45, comma 2, del citato d.lgs. n. 81/2008, che rimanda al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e ai successivi decreti ministeriali di adeguamento; in particolare il decreto ministeriale di cui sopra, oltre a stabilire i requisiti minimi dei corso di formazione per le aziende o unità di gruppo A, B, e C, prevede che “la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario Nazionale”.

In materia di corsi di formazione degli addetti al servizio antincendio, fino all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, che dovrà indicare, fra l’altro, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, la normativa di riferimento, ai sensi del successivo comma 3, è quella dettata dal decreto del Ministro dell’ Interno in data 10 marzo 1998, mentre la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è disciplinata dall’art. 37 del citato d.lgs. n. 81/2008.

 

Secondo quali modalità viene eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Le disposizioni di cui all’art.47, d. lgs. n. 81/2008, stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art.47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.

Alla luce di quanto evidenziato, va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.

Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, ex art.47 del d.lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48 del “testo unico” e, nella azienda o nella unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante “esterno” alla azienda, nel rispetto delle previsioni (citate all’art. 48, comma 2) di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura, una volta che esse – al momento, non ancora predisposte – verranno emanate.

Sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del “testo unico”, il datore di lavoro sarà tenuto – una volta emanato il decreto (al momento in fase di preparazione) di cui all’art.52, comma 3 – a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità di cui al più citato articolo 52.

Infine, per completezza, si segnala che, con propria nota del 15 maggio u.s. (disponibile sul sito www.inail.it), l’INAIL, d’intesa con questo Ministero, ha esposto come, in sede di prima applicazione ed in attesa della emanazione delle “disposizioni integrative e correttive” al d.lgs. n.81/2008, le comunicazioni dei nominativi dei RLS possano essere effettuate con scadenza al 16 agosto 2009.