Supplenze personale docente, educativo e ATA: le indicazioni operative del Miur

La Nota prot. n. 12360 del 25 agosto 2009 contiene le istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2009/10.

La Nota prot. n. 12360 del 25 agosto 2009 contiene le istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2009/10.

Per l’effettuazione delle operazioni gli UU.SS.PP. avranno, com’è noto, tempo fino al 31 agosto, mentre, a decorrere dal 1°settembre 2009, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, sarà di competenza dei dirigenti scolastici.


PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

 

Restano valide, anche per l’a.s. 2009/10, le procedure operative ed i modelli organizzativi degli anni scorsi, per quanto concerne in particolare i criteri per l’individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere.

 

Deleghe

La nota chiarisce che le deleghe compilate dagli aspiranti, sia se rivolte a specifica persona, sia se rivolte, per l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, sono da considerarsi valide sia nella fase di competenza degli USP, sia nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

 

Regole per rinunce ed accettazioni

A seguito delle disposizioni di cui al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009 che, com’è noto, ha previsto la possibilità di richiedere l’inclusione in coda in graduatorie ad esaurimento di ulteriori tre province oltre quella o quelle per le quali l’aspirante risulta incluso a pieno titolo, il Miur definisce le seguenti regole:

 

rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o classe di concorso

impossibilità di conseguire, per l’anno scolastico di riferimento, ulteriori proposte di assunzione della relativa graduatoria nella predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione.

accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso

impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto. A norma dell’art.3 comma 5 del Regolamento, è ammessa, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento.

 

accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno

determina per gli interessati gli effetti di cui al punto precedente; tuttavia consente all’aspirante, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05. Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 la rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per quell’anno non potranno ottenere proposte di assunzione.

 

personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2009/10 e tenuto alla prestazione di servizio su specifica sede di insegnamento per l’a.s.2009/2010

impossibilità di conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.

 

Deroga per la provincia di L’Aquila

Eccezionalmente, per la provincia di L’Aquila è prevista la non inclusione tra le province in cui, per effetto dell’accettazione da parte dell’aspirante di una proposta di assunzione in altra provincia, vengono meno le posizioni utili dell’aspirante medesimo e le proposte di assunzione effettuate dalla provincia di L’Aquila possono essere accettate, nella fase precedente la stipula contrattuale, rinunciando alla proposta di assunzione già accettata in altra provincia. L’accettazione o la rinuncia ad una proposta di assunzione effettuata dalla provincia di L’Aquila seguono, invece, le regole generali stabilite precedentemente per tutte le province.

Comunicazioni al Sistema Informativo

Gli UU.SS.PP. devono dare immediata comunicazione a sistema degli esiti giornalieri delle proposte di assunzione.

Analogamente, i dirigenti scolastici devono fornire immediatamente i dati riguardanti la stipula del contratto e di presa di servizio dei docenti interessati che devono avvenire, di norma, nella stessa data.
Con successive comunicazioni il Miur darà notizia circa le date di messa a disposizione e operatività dei necessari supporti operativi.

 

Sanzioni per il mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione

perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento

mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega

perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento

abbandono del servizio

perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento


Posti di sostegno

Entro il 31 agosto 2009 il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno, dovrà inviare, per poter essere inserito in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto in correlazione al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2009/2010, un’autocertificazione in carta libera, indicando i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione.

La domanda va inviata al Dirigente scolastico della scuola cui è stato diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il Dirigente scolastico trasmetterà poi al sistema informativo il nominativo dell’interessato, se trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia, mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio provinciale, perchè quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.

 

Priorità di scelta della sede scolastica

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al Modello “A” di domanda per l’attribuzione della priorità di scelta della sede.

Solo per gli aspiranti in situazione di handicap, la priorità di scelta si applica per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l’aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap, il beneficio risulta applicabile solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.


Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

Le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

L’istituzione scolastica provvede alla copertura delle suddette ore di insegnamento, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.


Certificazione sanitaria di idoneità all’impiego

La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro.
Nei casi in cui sia difficile reperire la certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, è ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato.

 

PERSONALE ATA

 

Supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica

I posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

Le nomine decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche. Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, devono essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale D.M. 146/2000.

Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, l’articolo 11 bis del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2009/2010, indica le fattispecie previste per la nomina e/o il conferimento dell’incarico.

 

Delega

Anche il personale ATA può farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina.

 

Sostituzione personale ATA temporaneamente assente

Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Qualora al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

 

SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

 

Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44 c.8 e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.