Liquidazione Modello 730/2009: circolare INPDAP

Al fine di arrecare il minor disagio possibile a quei contribuenti che si trovano nella condizione di dover assolvere ad un considerevole versamento d’imposta a seguito della presentazione del Modello 730/2009, l’Inpdap, con la circolare n. 16 del 28 luglio 2009, ha comunicato le modalità di liquidazione dei debiti verso l’erario.

Al fine di arrecare il minor disagio possibile a quei contribuenti che si trovano nella condizione di dover assolvere ad un considerevole versamento d’imposta a seguito della presentazione del Modello 730/2009, l’Inpdap, con la circolare n. 16 del 28 luglio 2009, ha comunicato le modalità di liquidazione dei debiti verso l’erario.

Ai pensionati che hanno una pensione mensile minore di euro 1.150, si applicherà la ritenuta di 1/5 fino alla rata di dicembre (esclusa la 13ma), mentre a chi ha una pensione mensile maggiore di euro 1.150, si rateizzerà l’importo a debito in misura pari alla rimanenza di pensione dopo aver salvaguardato l’importo mensile di euro 916,40 (in questo caso potrà essere utilizzato anche l’importo della 13ma eccedente i 916,40 euro) .

Sulle rate disposte dall’Istituto sarà applicato l’interesse mensile dello 0,50%.

Qualora il debito non venga estinto entro il mese di dicembre 2009, l’Istituto comunicherà agli interessati l’importo residuale che dovrà essere versato direttamente dall’interessato all’Agenzia delle Entrate, tramite un Istituto di Credito o un Ufficio Postale, entro il 15 gennaio 2010.

Ogni pensionato interessato al versamento residuale riceverà, entro il 15 dicembre 2009, dalla sede centrale la relativa comunicazione, con annesso F24 pre-compilato con gli elementi necessari al versamento.

Inoltre, unitamente al cedolino di agosto, agli interessati sarà inviata apposita lettera esplicativa, nella quale è specificato che, in mancanza di una espressa domanda di revoca della rateizzazione, la stessa si intende accettata con tutti i conseguenti obblighi fiscali.

Se il pensionato non vuole la rateizzazione e desidera estinguere il suo debito in unica soluzione dovrà richiederlo presentando apposita domanda alla sede provinciale/territoriale di riferimento. In tale caso verrà ripristinato il recupero in unica soluzione, detraendo la quota già trattenuta con la rata di agosto.

Le modalità di rateizzazione sopra indicate non saranno applicate per i debiti compresi entro i 259 euro (trattenuta in un’unica soluzione nella pensione di agosto) e per chi ha già scelto in sede di dichiarazione la rateizzazione per il recupero del debito fiscale da 730. In questo caso la rateizzazione stessa avverrà secondo le indicazioni contenute nel Modello presentato dal pensionato, senza alcuna variazione.