Doppia annualità a favore di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Con il Messaggio numero 18124 del 7 agosto 2009 l’INPS ha chiesto alle proprie sedi di liquidare con la massima urgenza in via definitiva, scomputando gli eventuali acconti erogati a tale titolo, la doppia annualità a favore degli aventi diritto che hanno presentato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni, per i quali si è già provveduto alla ricostituzione della pensione ai superstiti.

Con il Messaggio numero 18124 del 7 agosto 2009 l’INPS ha chiesto alle proprie sedi di liquidare con la massima urgenza in via definitiva, scomputando gli eventuali acconti erogati a tale titolo, la doppia annualità a favore degli aventi diritto che hanno presentato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni, per i quali si è già provveduto alla ricostituzione della pensione ai superstiti.

La doppia annualità è pari a 26 volte l’importo della pensione di reversibilità o indiretta.

L’importo della pensione ai superstiti da considerare ai fini del calcolo delle due annualità è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto.

L’Inps ricorda anche che, qualora la vittima dell’atto terroristico rientri nel campo di applicazione dei benefici di cui all’articolo 4, commi 2 e 2bis, della citata legge n. 206 del 2004, l’importo della pensione ai superstiti è pari a quello della pensione diretta, mentre negli altri casi l’importo della pensione ai superstiti viene determinato applicando le aliquote di reversibilità previste per la generalità dei pensionati.

Per quanto concerne le pensioni ai superstiti aventi decorrenza antecedente al 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004), il beneficio va attribuito prendendo a riferimento l’importo della pensione alla predetta data.