C.C.n.q distacchi e permessi sindacali: siglata l'ipotesi di modifica

l 28 luglio 2009 è stata siglata oggi all’Aran, da tutte le Confederazioni tranne Cisal, l’Ipotesi di CCNQ di modifica del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009 del 26 settembre 2008.

Il 28 luglio 2009 è stata siglata oggi all’Aran, da tutte le Confederazioni tranne Cisal, l’Ipotesi di CCNQ di modifica del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009 del 26 settembre 2008.

Il nuovo CCNQ sostituisce quello sottoscritto in data 26 settembre 2008.

 

Distacchi sindacali

Il contingente, pari a n. 2.465 distacchi, è ridotto del 15% a decorrere dal 1° luglio 2009.

Il contingente utilizzabile nei vari comparti è pari a 1.313.

Relativamente alla problematica inerente l’insufficienza di prerogative sindacali per l’area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 14506/2007, si utilizzeranno anche n. 5 distacchi del Comparto Scuola che verranno ceduti a seguito della sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, il contingente di cui sopra sarà pari a 1.308 distacchi.

 

Permessi sindacali

Il contingente complessivo dei permessi sindacali pari a 90 minuti per dipendente in servizio è ridotto del 15% a decorrere dal 1° luglio 2009 e pertanto rideterminato nella misura di 76 minuti e 30 secondi.

Tali permessi spettano:

  • alle RSU nella misura di 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo;

  • alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di n. 51 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio.

Questi ultimi permessi possono essere utilizzati, a livello nazionale, in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione, percentuale che per il Comparto Scuola è elevata di un ulteriore 16%.

La quantificazione dei permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata viene effettuata dall’Aran. Per il Comparto Scuola, ai soli fini di detto calcolo, si continuerà a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Procedura per il Comparto Scuola

La procedura per l’utilizzo dei distacchi nel Comparto Scuola è la seguente:

  • esclusivamente per l’a.s. 2009/2010 le organizzazioni sindacali comunicano al Miur le richieste di distacco e permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale entro il 30 luglio 2009 (la scadenza normale è il 30 giugno di ogni anno);

  • le variazioni dei distacchi rispetto al D.M. 23 febbraio 2009 saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e attivati con l’entrata in vigore del CCNQ;

  • le cessazioni dei distacchi a seguito della diminuzione dei contingenti decorreranno dal giorno successivo all’entrata in vigore del CCNQ e, per i docenti, dal 1° settembre 2009, senza interruzione dell’anzianità di servizio.

Il termine del 30 giugno di ogni anno può essere oltrepassato per il personale nei cui confronti non esistono vincoli connessi alla continuità dell’attività didattica.

 

Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle OO.SS.

Entro due giorni lavorativi dopo l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione, le amministrazioni devono inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, le comunicazioni concernenti la fruizione di distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti, utilizzando il sito web GEDAP.

Trimestralmente dovranno poi comunicare alle associazioni sindacali il numero delle ore di permesso utilizzate ed, in caso di superamento del contingente, l’amministrazione dovrà informarne immediatamente l’organizzazione sindacale interessata.

Con cadenza semestrale il Dipartimento della Funzione Pubblica comunicherà alle OO.SS. i dati riguardanti il monte ore dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

Le informazioni trasmesse tramite GEDAP diventano definitive dopo 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo e non potranno subire variazioni successivamente all’avvio, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della prevista procedura di recupero.

 

Individuazione del responsabile del procedimento

Le p.a. sono tenute ad individuare il responsabile del procedimento dell’invio dei dati. La mancata trasmissione entro i termini previsti costituisce infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento, fatte salve eventuali responsabilità contabili e patrimoniali.

Inoltre, le amministrazioni che concedono ulteriori permessi una volta superato il monte ore a disposizione delle singole OO.SS. saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso.