Parere CNPI sullo schema di regolamento per il riordino degli Istituti tecnici

“È inaccettabile ed improponibile la previsione di modificare, già a partire dal prossimo anno scolastico, i moduli orari delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici, che non garantendo i tempi indispensabili per gestire il passaggio dal vecchi al nuovo ordinamento nega agli alunni il diritto alla continuità educativa”. Questo è uno dei concetti più forti espressi dal CNPI con parere prot. n. 7910, nell’adunanza del 22 luglio 2009, sullo schema di regolamento relativo al riordino degli Istituti tecnici.

È inaccettabile ed improponibile la previsione di modificare, già a partire dal prossimo anno scolastico, i moduli orari delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici, che non garantendo i tempi indispensabili per gestire il passaggio dal vecchi al nuovo ordinamento nega agli alunni il diritto alla continuità educativa”.

Questo è uno dei concetti più forti espressi dal CNPI con parere prot. n. 7910, nell’adunanza del 22 luglio 2009, sullo schema di regolamento relativo al riordino degli Istituti tecnici.

Il CNPI, nell’analisi del suddetto regolamento, rileva che sarebbe stato quanto meno opportuno procedere ad una stesura “in parallelo” degli schemi di regolamento riguardanti i Licei, gli Istituti Tecnici e Professionali, ritenendo che la loro complementarietà avrebbe consentito di assicurare la necessaria organicità all’impianto culturale ed organizzativo del secondo ciclo dell’istruzione.

Il CNPI ritiene, pertanto, che uno sforzo vada fatto nella direzione del riallineamento dei regolamenti concernenti il secondo ciclo dell’istruzione, sulla base di una condivisa concezione del ruolo sociale della scuola.

Inoltre, nel ribadire il dovere delle istituzioni di assicurare eguali opportunità formative a tutti gli studenti e nel ritenere che eventuali risorse di privati possano aggiungersi e non certo sostituire quelle di competenza dello Stato e degli Enti locali e territoriali, richiama l’urgenza di riconsiderare i mezzi attualmente a disposizione degli istituti tecnici alla luce dei traguardi di qualità che si intende raggiungere con il loro riordino, tanto più che l’investimento, e non il solo contenimento della spesa, è strumentale all’efficienza ed all’efficacia del servizio scolastico.

Con riferimento al Comitato tecnico scientifico, previsto dall’art.5 comma 3, lett. c, del regolamento, il CNPI evidenzia rischi di sovrapposizione con le funzioni di altri organi della scuola - dipartimenti e collegio soprattutto – che andrebbero evitate e, a tale fine, auspica una riforma complessiva degli organi di governo della scuola.

Il CNPI ritiene, ancora, indispensabile garantire a ciascuna materia un monte ore adeguato al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, fatta salva la potestà riconosciuta alla scuola dell'autonomia in materia di flessibilità e di organizzazione dell'attività didattica.

Ed, infine, auspica che, in sede di regolamento, venga definita in maniera chiara la competenza dell'organo istituzionale deputato alla gestione della quota di flessibilità, indipendentemente da quella del 20%, “nella convinzione che un'eventuale attribuzione di detta quota agli enti locali potrebbe determinare una proliferazione di percorsi formativi incompatibile con lo spirito della riforma e di conseguenza il rischio di una disarticolazione del sistema”.