Invalidità civile: limite alla presentazione di nuove domande

In materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo non può essere presentata ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso.

In materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo non può essere presentata ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso.

Lo ha chiarito l’INPS con circolare n. 97 del 6 agosto 2009, precisando che, a decorrere dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.