Comunicazione nominativi dei RLS: le nuove istruzioni dell’INAIL

L'INAIL, con circolare n. 43 del 25 agosto 2009, ha fornito indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'INAIL, con circolare n. 43 del 25 agosto 2009, ha fornito indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 agosto 2009).

I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti di qualsiasi settore privato e pubblico.

La circolare riguarda la comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST, l’Istituto provvederà a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Sono esclusi da tale obbligo, tra gli altri, le università, gli istituti di istruzione universitaria, le istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai quali le disposizioni del suddetto decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese. Al riguardo l’Inail si riserva di fornire indicazioni successivamente, in considerazione del rinvio alla emanazione di  Decreti attuativi.