Organici personale ATA: pubblicato lo schema di decreto interministeriale

Con la nota prot. n. 5706 del 9 giugno 2010 il Miur ha pubblicato lo schema di Decreto Interministeriale recante “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche e educative per l’a.s. 2010/2011”.

Con la Nota MIUR 09.06.2010, prot. n. 5706 il Miur ha pubblicato lo schema di Decreto Interministeriale 9 giugno 2010 recante “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche e educative per l’anno scolastico 2010/2011”.

Per quanto riguarda le dotazioni organiche nazionali, è confermata la riduzione del 17% rispetto all’organico di diritto relativo all’anno scolastico 2007/2008 prevista dall’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per il triennio 2009/2010-2010/2011-2011/2012. In ciascun anno tale riduzione non dovrà essere inferiore ad un terzo di quella complessiva.

Inoltre, per l’anno scolastico 2010/2011, resta ferma l’ulteriore riduzione di mille posti.

La riduzione di organico viene realizzata mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche nonché, per effetto del dimensionamento scolastico, sul profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche risulta effettuato, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, in misura inferiore rispetto alle previsioni contenute nella relazione tecnica allegata al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, il corrispondente, mancato decremento di organico del profilo professionale di Dsga viene compensato mediante la riduzione di organico degli altri profili professionali.

La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell’organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico.

Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, potrà autorizzare gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, revocando l’autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali, all’inizio dell’anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all’applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale, che terrà, altresì, in debito conto l’eventuale concentrazione di personale inidoneo.

Per quanto riguarda, in particolare, la dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico, essa è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un’unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell’ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali.

L’istituzione del posto di assistente tecnico è consentita limitatamente alle materie di insegnamento curricolari dell’istituzione scolastica per le quali i relativi piani orario di studio contemplino, specificatamente, le attività didattiche di esercitazioni di laboratorio.

Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell’insegnante teorico, dell’insegnante tecnico-pratico e dell’assistente tecnico, può disporsi, con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico ovvero, in sostituzione dello stesso, l’istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l’attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all’organico di istituto.

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati, oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale ed in attività di supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico.

Nel caso, infine, di istituzioni scolastiche ed educative nelle quali l’espletamento del servizio del personale ausiliario è attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di imprese o da personale comunque esterno all’Amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica dovrà essere accantonato il 25% dei posti di organico della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di collaboratore scolastico.

Nelle istituzioni scolastiche nelle quali siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di co.co.co., dalla dotazione organica deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al 50 % degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell’istituzione scolastica.