Indennità di disoccupazione ordinaria

Una volta scaduto il contratto di lavoro, il personale interessato può presentare domanda di disoccupazione ordinaria.

Una volta scaduto il contratto di lavoro, il personale interessato può presentare domanda di disoccupazione ordinaria.

Si tratta, com’è noto, di un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.

Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.).

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda va presentata entro il 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La durata dell'indennità di disoccupazione è di 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

L'importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge.

Essa è corrisposta nella misura del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi, della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.

Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria decade sia nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda), sia nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l’impiego (collaborazione occasionale o co.co.co.).

Non produce, invece, effetti sull'indennità di disoccupazione l’attività svolta dai docenti delle scuole secondarie di II grado per i corsi di recupero, qualora si svolgano nella scuola di precedente servizio, poiché si tratta di compenso accessorio retribuito con gli appositi finanziamenti o con le risorse del Fondo d'Istituto.