Indicazioni per il conferimento e mutamento degli incarichi ai dirigenti scolastici a.s. 2010/2011

Il Miur con la Nota prot.n. 5521 del 3 giugno 2010 chiarisce che per l’attribuzione degli incarichi si terrà conto dei criteri indicati all’art. 6 del C.C.N.L. - Area V dirigenza scolastica 19.5.2010, che riguardano la dimensione, la complessità e il contesto territoriale delle istituzioni scolastiche.

Il Miur ha pubblicato la Nota prot.n. 5521 del 3 giugno 2010 con la quale fornisce indicazioni per il conferimento e mutamento degli incarichi ai dirigenti scolastici per l’a.s. 2010/2011.

La disciplina dei criteri per il conferimento ed il mutamento degli incarichi ai dirigenti scolastici, a seguito della sottoscrizione dell’Ipotesi di C.C.N.L. - Area V - dirigenza scolastica il 19 maggio scorso, non è più ricompresa tra le fattispecie oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale e integrativa regionale, ma è assoggettata alla disciplina generale dell'art. 19 del D.L.vo n. 165 del 2001 così come modificato dall'art. 3 della Legge n. 145 del 2002 e alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 9 dell’Ipotesi di C.C.N.L. di cui sopra.

Quindi, per l’attribuzione degli incarichi, si terrà conto dei criteri indicati all’art. 6 del succitato C.C.N.L. che riguardano la dimensione (numero degli alunni, numero dei docenti e del personale A.T.A.), la complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi) e il contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale) delle istituzioni scolastiche.

Sarà possibile eventualmente, integrare tali criteri adattandoli alle esigenze territoriali previa contrattazione integrativa con le Organizzazioni Sindacali a livello regionale.

Il mutamento degli incarichi, che avrà effetto dall’inizio dell’anno scolastico, sarà invece attribuito tenendo conto delle esperienze e delle competenze maturate da ciascun dirigente scolastico, desumendole anche dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del C.C.N.L. dell’11.4.2006, nonché dei criteri previsti dall’art. 9 del C.C.N.L. del 19.5.2010.

Considerata l’abolizione dei settori formativi e della conseguente mobilità professionale, il Miur segnala l’opportunità di procedere a mutamenti di incarico, in costanza di contratto, esclusivamente nei casi di particolare urgenza e di esigenze familiari di ulteriori circostanze adeguatamente motivate dal competente Direttore Generale.

I relativi provvedimenti dovranno essere adottati entro il termine 30 giugno 2010.

Per quanto riguarda, infine, alla mobilità interregionale, a domanda dell’interessato e nel limite del 30% dei posti annualmente vacanti, in ciascuna regione, di potrà procedere, previo assenso del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, al conferimento dell’incarico nell’ambito della regione di propria competenza.

Per l’a.s. 2010/2011 la domanda deve essere presentate esclusivamente, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, entro il 19 giugno 2010. Nella stessa deve essere formalmente richiesto l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza. Entro il 30 giugno 2010 gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a spedire, con plico unico, tutte le domande corredate di assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di competenza entro il 15 luglio 2010, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e al Miur - Direzione Generale del Personale scolastico - Ufficio II. Dopo tale data saranno effettuate le operazioni concernenti le nomine degli idonei dei concorsi ancora vigenti, la conferma degli incarichi di presidenza e le reggenze.

Con particolare riferimento alla mobilità nella Regione Sicilia, l’attribuzione ed il mutamento di incarico non possono essere effettuati nei confronti dei dirigenti scolastici. Infatti, ai sensi dell’art. 1, c. 2-bis. della Legge n. 190/2009 “il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma”.