Liquidazione buonuscita: semplificazione procedure amministrative

Per semplificare le procedure amministrative relative ai trattamenti di fine servizio, così da velocizzarne l’erogazione, l’Inpdap ha previsto un’unica procedura di certificazione e comunicazione da parte delle amministrazioni iscritte, valida sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di fine servizio, riducendo in tal modo gli adempimenti di queste ultime e permettendo, nel contempo, l’accelerazione delle operazioni di acquisizione, liquidazione e pagamento delle prestazioni.

Per semplificare le procedure amministrative relative ai trattamenti di fine servizio, così da velocizzarne l’erogazione, l’Inpdap ha previsto un’unica procedura di certificazione e comunicazione da parte delle amministrazioni iscritte, valida sia ai fini pensionistici sia per i trattamenti di fine servizio, riducendo in tal modo gli adempimenti di queste ultime e permettendo, nel contempo, l’accelerazione delle operazioni di acquisizione, liquidazione e pagamento delle prestazioni.

Lo ha comunicato l’Istituto pensionistico con la circolare n. 26 del 29 dicembre 2009 con la quale illustra il nuovo servizio di erogazione, denominato “TFS subito”.

Tale procedura, attraverso il modello PA04, si articolerà nelle fasi di:

  • trasmissione, da parte delle amministrazioni, dei dati anagrafici, giuridici ed economici utili a liquidare sia la prestazione pensionistica che quella di fine servizio, sulla base del software fornito dall’Inpdap;

  • acquisizione dei predetti dati con caricamento degli stessi nel sistema informativo dell’Istituto;

  • liquidazione delle prestazioni.

Tutte le informazioni necessarie alla liquidazione del trattamento di fine servizio del personale collocato a riposo a far data dal 1° marzo 2010, pertanto, dovranno essere trasmesse, attraverso il citato modello, contestualmente ai dati relativi al trattamento pensionistico, almeno tre mesi prima della data della risoluzione del rapporto di lavoro.

L’Inpdap richiama, infine, l’attenzione sulla necessità di una puntuale compilazione del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che vanno indicate le sole voci retributive utili ai fini di tale prestazione.