Legge Finanziaria 2010 in Gazzetta Ufficiale

Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2009, n. 191 , recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 302 del 30 dicembre 2009, Suppl. Ordinario n. 243, è stata pubblicata la LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 , recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

 

Segnaliamo in particolare:

 

Messa in sicurezza edifici scolastici

Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

 

Indennità a favore dei co.co.co.

Già prevista dall’art. 2, comma 19, della legge n. 2/2009, viene aumentata l’indennità in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ex art. 61, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003, iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata dell’INPS (con eccezione dei soggetti individuati dall’art. 1, comma 212, della legge n. 662/1996). Ora, l’indennità, susseguente, alla perdita del lavoro, liquidata in un’unica soluzione, è pari al 30% del reddito percepito nell’anno precedente e, in ogni caso, non può essere superiore a 4.000 euro. Tutto questo è possibile nell’ipotesi in cui sussistano, contemporaneamente, le condizioni sotto specificate:

  1. attività svolta in regime di mono committenza;

  2. reddito lordo percepito nell’anno precedente, per tale attività, riferibile ad una “forbice” compresa tra i 20.000 ed i 5.000 euro;

  3. accredito presso la gestione separata dell’INPS, relativo all’anno di riferimento, di almeno una mensilità;

  4. assenza di qualsivoglia contratto di lavoro da almeno due mesi;

  5. accredito di almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata riferito all’anno precedente.

 

Requisiti indennità di disoccupazione

In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

 

Ampliamento del lavoro occasionale ed accessorio

I giovani iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5000 euro per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, le Scuole e l’Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, nei week - end (dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì), durante i periodi di vacanza estiva (1° giugno – 30 settembre), nel periodo natalizio (1° dicembre – 10 gennaio) e pasquale (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua), mentre coloro che sono iscritti all’Università ed hanno meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno.

Anche i pensionati possono prestare attività occasionale ed accessoria in tutti i settori produttivi ed anche in favore degli Enti Locali.

Anche i lavoratori regolarmente occupati con contratto a tempo parziale potranno svolgere lavoro accessorio: ciò potrà avvenire presso qualsiasi altro committente che non sia il proprio datore di lavoro.

 

Apprendistato

Per il 2010 circa 100 milioni di euro andranno a finanziare le forme di apprendistato, di cui il 20% per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

 

Acquisti e convenzioni Consip

Consip SpA conclude accordi - quadro ai sensi dell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.L.vo n. 163/2006): ad essi si può far riferimento per l’acquisto di beni e servizi.

In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui sopra.

 

Vittime del terrorismo

Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e di ogni altra imposta.

Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. A tale contributo si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.

 

Università e ricerca

Per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca, nel triennio 2010-2012 la sua crescita non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti pubblici di ricerca.

 

Pubblica Amministrazione

Vengono stanziate le risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

Viene introdotto anche il cedolino unico per i dipendenti della pubblica amministrazione. Dal primo gennaio 2011 le competenze fisse e le competenze accessorie non saranno pagate più separatamente, ma tutto confluirà nella busta paga.

 

Acconto Irpef

Il decreto legge che contiene la riduzione, per slittamento, del 20% dell'acconto Irpef di novembre confluisce nella manovra finanziaria.

Ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto, senza avvalersi del differimento del versamento, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto.

I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009.

 

 

ABRUZZO: Il versamento dei tributi è sospeso fino a giugno 2010. I contribuenti dovranno restituire le imposte non versate in rate entro 60 mesi. Solo per L'Aquila viene introdotta, in via sperimentale, la cedolare secca al 20% per gli affitti delle case.