Diffida Inail per omessa denuncia

Da gennaio 2010, in caso di mancata denuncia degli elementi necessari a valutare la sussistenza dell'obbligo assicurativo, l'INAIL, prima di richiedere i premi, diffida il datore di lavoro a sanare le inosservanze entro dieci giorni.

Da gennaio 2010, in caso di mancata denuncia degli elementi necessari a valutare la sussistenza dell'obbligo assicurativo, l'INAIL, prima di richiedere i premi, diffida il datore di lavoro a sanare le inosservanze entro dieci giorni.

Passato tale termine senza che sia stato presentato ricorso alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), il datore di lavoro è tenuto a versare il premio richiesto.

Lo ha comunicato l’Inail con la nota prot. 60010 del 23 dicembre 2009 che fanno seguito alle precedenti note riguardanti l'ambito di applicazione dell'art.16 del DPR n. 1124/1965 che disciplina il procedimento contenzioso amministrativo avverso la diffida emessa nei confronti del datore di lavoro da parte dell'INAIL quando il medesimo Istituto assicuratore venga a conoscenza che non si sia provveduto alle denunce previste dall’art. 12 dello stesso D.P.R., consentendo al datore di lavoro di ricorrere alla Direzione Provinciale del Lavoro e, in seconda istanza, al Ministero del Lavoro.
A partire dal 31 dicembre 2009, qualora, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, sia rilevata l'omessa denuncia degli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, prima di procedere all'emanazione di un certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento per il recupero dei premi, il datore di lavoro medesimo deve essere diffidato a sanare le inosservanze accertate entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento.

Trascorso il termine di dieci giorni fissato per l'adempimento, senza che sia stato presentato ricorso alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto.