Esame di Stato a.s. 2009/2010: esame preliminare candidati esterni ed ammissione per abbreviazione per merito

Il Miur fornisce ulteriori indicazioni in relazione alla partecipazione dei candidati agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e lo fa con la Nota prot.n. 236 del 14 gennaio 2010.

Il Miur fornisce ulteriori indicazioni in relazione alla partecipazione dei candidati agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e lo fa con la Nota prot.n. 236 del 14 gennaio 2010.

In particolare, la nota ricorda che l’articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009,n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009,n.167, ha introdotto all’articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997 n.425, e successive modificazioni, dopo il primo periodo la seguente norma:

<<Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame>>.

I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione all’esame di Stato 2009/2010, dovranno darne immediata comunicazione ai candidati interessati.

Con la nota il Miur rettifica, inoltre, un’indicazione fornita con la CM n.85/2009, chiarendo che, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per abbreviazione per merito, limitatamente al corrente anno scolastico 2009/2010, il voto di non meno di otto decimi nel comportamento è richiesto con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Può quindi essere ammesso, a domanda,direttamente agli esami di Stato per abbreviazione per merito, il candidato che riporti non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento nello scrutinio finale della penultima classe (a.s. 2009-2010) e che abbia riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline nei due anni antecedenti il penultimo, fermo restando che, a partire dall’a.s. 2008-2009 sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

A tale proposito, il Miur ribadisce che, a partire dall’a.s. 2008-2009, il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti da assumere a riferimento per l’individuazione della banda di oscillazione nell’ambito della quale deve essere attribuito il credito scolastico.